A quali amministrazioni pubbliche si applica il POLA (lavoro agile)

Doveroso dare conto delle precisazioni di Luigi Olivieri, comparse sul blog dell’Associazione G. B. Vighenzi (vedi qui l’articolo) in ordine alla non obbligatorietà della predisposizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Tale precisazione era carente nel nostro precedente articolo (vedi qui) del 12 gennaio ultimo scorso.

Per la migliore comprensione dell’articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77,  se ne riporta di seguito il testo letterale: “Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche  redigono,  sentite  le organizzazioni sindacali, il Piano  organizzativo  del  lavoro  agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma  1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il  POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per  le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa  avvalersene,  garantendo  che  gli stessi non subiscano penalizzazioni ai  fini  del  riconoscimento  di professionalità e  della  progressione  di  carriera,  e  definisce, altresì,  le  misure  organizzative,  i  requisiti  tecnologici,   i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica  periodica  dei  risultati  conseguiti, anche in termini di miglioramento  dell’efficacia  e  dell’efficienza dell’azione  amministrativa,  della  digitalizzazione  dei  processi, nonchè della qualità dei  servizi  erogati,  anche  coinvolgendo  i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica  almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il  raggiungimento delle predette percentuali e’ realizzato  nell’ambito  delle  risorse disponibili   a   legislazione   vigente.   Le   economie   derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di  ciascuna amministrazione pubblica“.

Rimane comunque l’inveterata e voluta astruseria delle disposizioni delle leggi amministrative: é sufficiente  una lettura superficiale dell’articolo 263 per vedere che il suo contenuto  pone principi “per negazione”, offrendo perfino il destro a un’interpretazione “super-estensiva” (“sbracata” direbbero i romani) secondo la quale anche le amministrazioni che prevedano una quota di personale in smart working superiore al 60% possano NON predisporre il piano: infatti la disposizione prevede per le amministrazioni che non predispongano il POLA l’unico vincolo dello zoccolo del 30%….Attenzione però! Solo ove i dipendenti “lo richiedano“!!!!…..Confermiamo pertanto il giudizio sulla legislazione amministrativa attuale come massima sorgente di confusione e di danno per la burocrazia del nostro Paese.

Giuseppe Beato

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