Con buona pace di chi sottolinea aspetti di eccessivo protagonismo e d’intromissione nelle realtà delle pubbliche amministrazioni, non sembra che l’attività dell’ANAC si caratterizzi per autoritarismo o arroganza, ma che, al contrario, cerchi sempre di escogitare utili strumenti regolativi per dare uniformità e ordine alla gestione di materie – in primis quella degli appalti pubblici – dove la “creatività” del singolo soggetto offre praterie di movimento per interpretazioni, azioni, posizioni, in un colossale concerto nazionale di note dissonanti. Ecco allora il senso della recente delibera dell’Autorità dello scorso 22 novembre 2017, n. 1229 (vedi qui sotto) con la quale è stato dato seguito alla previsione dell’articolo 71 del nuovo Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 – vedi) emanando lo “schema-tipo” che le amministrazioni pubbliche dovranno utilizzare per i bandi d’appalto di servizi e forniture d’importo superiore ai 209.000 euro (soglia di rilevanza comunitaria, cioè per i quali si applica la disciplina comunitaria).
Pare un modo utile per ordinare una serie di punti di dubbio (criteri delle offerte, rating, suddivisione in lotti, etc.) in un mondo pubblico nel quale è presente un mercato potenziale di più di 85.000 bandi per un valore di circa 90 miliardi di euro.
Ci pare, salvo smentite dei fatti, che questa sia una strada utile e positiva per dare garanzie e certezza del diritto versus imprese sulle regole rispettate e i comportamenti attesi dalla Pubblica Amministrazione.
Delibera ANAC n. 1229/2017 – Bando tipo e schema disciplinare per servizi e forniture