L’articolo di dottrina che qui si allega risale agli anni ’20 e ne è autore un Presidente di sezione della Corte dei Conti, Enrico Mazzoccolo, che illustrava il senso e la portata di una legge fra le più famose del ventennio: la n. 100 del 31 gennaio 1926 (vedi qui), che riformò in profondità due istituti giuridici: i Regi decreti (oggi qualificati come Decreti legge) e i Regolamenti governativi.
A riprova di quanto accertato storicamente da Sabino Cassese e da Guido Melis a proposito di una continuità nella diversità di alcuni aspetti del regime giuridico liberale, poi fascista, poi democratico/costituzionale, potranno interessare lo studioso i seguenti aspetti: 1) il Regio Decreto che costituì lo strumento principale di esproprio del Parlamento del potere legislativo, altri non era, come istituto giuridico, che il futuro decreto-legge, che sarebbe poi stato regolato dall’articolo 77 della nostra Carta costituzionale. Colpisce il fatto che, anche negli anni ’20, tale modalità fosse dichiarata come “straordinaria”, da attivare nei casi di “di urgente e assoluta necessità“…salvo poi, come diffusamente illustrato nel saggio di Mazzoccolo, estendere la sua durata per ben “due anni” dalla data di pubblicazione nel caso di mancata conversione delle Camere e della sua possibile riproposizione alla scadenza. Molto gustose in proposito le vicende narrate da Guido Melis nel suo recente testo “Lo Stato imperfetto“, in cui sono descritti molti episodi di vero e proprio “assalto” portato dai singoli Ministeri per ottenere l’approvazione in Consiglio dei Ministri di un Regio Decreto, senza la preventiva autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato!!!!….; 2) l’articolo 1 della Legge in questione regolava anche la potestà del governo di emanare Regolamenti previo parere del Consiglio di Stato: anche qui le assonanze colpiscono nel vivo: i regolamenti in questione sono classificati nella legge e in dottrina come “regolamenti esecutivi” , “regolamenti di organizzazione” e “uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo”, una fattispecie molto vicina se non coincidente a quella del “regolamento indipendente” attuale.
Un ‘ultima annotazione veramente esilarante: l’autore del saggio lamenta la difficoltà per il “cittadino semplice” di sapere se un determinato regio decreto sia stato convertito oppure no: “ai cittadini poi che non possono tenere il registro, converrà caso per caso eseguire un’inchiesta per sapere se il tal decreto sia diventato legge: ad essi sembrerà preferibile il sistema anteriore nel quale almeno si sapeva che tutti i decreti legge erano obbligatori“….beh, qualche piccolo – piccolo sia chiaro – passo avanti è stato fatto.
Giuseppe Beato
Enrico MAZZOCCOLO: la facoltà normativa del potere esecutivo.