Commento allo Statuto dei Funzionari UE
Lo Statuto dei funzionari dell’ Unione Europea, che pubblichiamo in questo sito, è un Regolamento Comunitario del 1962, modificato da successivi Regolamenti fino ad una riforma organica, operata da un Regolamento del 2004. Si tratta, dunque, di un ordinamento pubblicistico, rientrante nel diritto amministrativo comunitario, prodotto da Atti normativi unilaterali del Consiglio, su proposta della Commissione e pareri dell’ Assemblea parlamentare nonché della Corte di Giustizia.
La normativa si svolge per Titoli, Capitoli, Sezioni ed articoli, che disciplinano gli istituti basilari del rapporto di lavoro: diritti, doveri, assunzione, assenze, dimissioni, pensionamento etc. Di particolare interesse appare l’ inquadramento, ovvero l’ ordinamento delle posizioni funzionali e retributive in cui sono collocati i funzionari.
L’ inquadramento si articola su ben 16 posizioni, denominate “ gradi “, a ciascuna delle quali corrisponde una retribuzione iniziale che procede in orizzontale con aumenti biennali per anzianità. Lungo i “ gradi “ scorrono in verticale le carriere di due “ gruppi di funzioni “: l’ AD ( gli Amministratori ), dal grado 5 fino al 16 ( il più elevato ), e l’ AST ( gli Assistenti ) dal grado 1 fino all’ 11. Gli AD corrispondono a funzioni direttive, di progettazione e di studio, nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Gli AST corrispondono a funzioni esecutive, tecniche o d’ufficio. Nei gradi, infatti, sono collocate le “ funzioni “, ovvero i profili professionali, che si sviluppano in verticale con diverse denominazioni. Ad esempio, l’ interprete, che rientra tra gli AD, assume all’ inizio la denominazione di interprete junior, poi diviene interprete tout court, poi diviene senior, poi ancora interprete principale e, alla fine, linguista esperto. Ciascuna di queste qualifiche è collocata su due gradi, dallo junior che sta nei gradi 5 e 6 fino al linguista esperto collocato nei gradi 13 e 14. ( vedi l’ art. 5 e l’ allegato I )
Nel gruppo AD si collocano sia i professionals ( come gli interpreti ) che i dirigenti, cui sono riservate le due posizioni più elevate. La funzione di capo unità ( capo ufficio ) può collocarsi nelle posizioni da 9 a 14; v’è una funzione di consigliere collocata nelle posizioni 13 e 14; la funzione di direttore si ritrova nelle posizioni 14 e 15, mentre quella di direttore generale nelle posizioni 15 e 16. La possibilità di avere due o più posizioni retributive ( “ gradi “) per una stessa funzione si spiega con la necessità di poter adattare l’ applicazione del medesimo inquadramento alle diverse Istituzioni ( Amministrazioni ) dell’ Unione, con diverse dimensioni, organigrammi, tipologie di funzioni. Insomma, uno schema flessibile, a maglie larghe, in cui ogni Istituzione decide delle funzioni di cui ha bisogno, della loro collocazione nei gradi, del relativo organico.
Flessibilità che si ritrova anche nelle posizioni di accesso, che per gli AD vanno dalla 5 alla 8 compresa, ed eccezionalmente anche più oltre. Ovvero, una Istituzione può bandire un concorso per giurista junior ( nella 5 o nella 6 ) o anche per giurista ( nella 7 o nella 8 ), a seconda delle competenze richieste e della retribuzione da offrire per attrarle. La carriera si sviluppa nella funzione di appartenenza, con promozione al “ grado “ superiore per merito comparativo, sui posti vacanti, dopo almeno due anni di permanenza nel grado inferiore. Per la nomina su un posto, sia per assunzione, sia per promozione, si richiede un determinato livello di studi; in pratica, istruzione superiore per l’ accesso al gruppo AST, diploma universitario triennale per gli AD 5 e 6, laurea per gli altri AD. E’ possibile transitare dagli AST agli AD, anche senza il titolo di studio, previo superamento di una selezione, di un programma di formazione e di un esame finale, scritto ed orale. Ogni nomina è effettuata dall’ “ Autorità che ha il potere di nomina “, stabilita dall’ ordinamento di ciascuna Istituzione.
La rappresentanza del personale, in ciascuna Istituzione, è affidata ad un Comitato del personale eletto ogni tre anni, secondo modalità stabilite dall’ Assemblea del personale. Il Comitato ha funzioni consultive e di proposta, oltre che di partecipazione alla gestione degli organi di carattere sociale. Il rapporto con l’ Istituzione si realizza in una Commissione paritetica, composta da membri nominati in parti uguali dall’ Autorità che ha il potere di nomina e dalla Commissione del personale, e presieduta da un funzionario designato dall’ Autorità. La Commissione paritetica produce pareri scritti, che vengono comunicati sia all’ Autorità che al Comitato. Vi sono, poi, altre Commissioni e Comitati, tutti paritetici, per determinate questioni. Il più importante è il Comitato dello Statuto, nominato in parti uguali dalle Istituzioni e dai Comitati del personale, che viene consultato dalla Commissione o formula proposte alla medesima in materia di revisione dello Statuto. Le organizzazioni sindacali e professionali possono agire a tutela del personale senza pregiudizio dei poteri statutari delle Commissioni del personale; possono essere consultate sulle modifiche allo Statuto proposte dal Comitato competente; possono stipulare accordi con le singole Istituzioni, accordi che tuttavia non possono comportare né impegni di Bilancio, né modifiche allo Statuto ( vedi artt. da 9 a 10 quater, e l’Allegato II ).
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All’ epoca della riforma del 2004 ( il Presidente della Commissione era Romano Prodi ), che unificò le precedenti quattro carriere nei due gruppi di funzioni AD e AST, il nuovo ordinamento del personale venne proposto come modello alle Pubbliche amministrazioni dei Paesi membri. Ovviamente, ogni Paese s’è tenuto stretto l’ ordinamento proprio; l’ Italia, in particolare, si trova su un altro pianeta, sia per la connotazione privatistica del rapporto, sia per il sistema di relazioni sindacali fondato sulla contrattazione con le organizzazioni sindacali.
In ogni caso, il sistema di inquadramento presenta aspetti da considerare con attenzione. Il numero di “gradi “ è certamente eccessivo, ma è stato determinato dalla necessità di assorbire tutte le posizioni delle precedenti quattro carriere. Ciò che appare interessante è il raggruppamento delle funzioni in sole due aree: quella degli Amministratori, ovvero dirigenti, quadri e professionals, e quella degli assistenti, ovvero tutti gli altri; inoltre, è rilevante l’ esistenza di una vera e propria carriera, che si svolge nel profilo professionale ( la “ funzione “ ) di appartenenza. Questi due elementi – due sole aree e carriera nel profilo –sembrano garantire al sistema sia flessibilità nell’ organizzazione del personale che rigore nella gestione del medesimo. Perciò, ci è sembrato opportuno pubblicare lo Statuto su questo sito e di illustrarlo con queste note, anche per la discussione che si sta riaprendo sulla riforma del rapporto di impiego nel nostro Paese.
Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, entrato in vigore nel lontanissimo 1962, tuttora vigente con le opportune modifiche, merita una particolare attenzione per via del regime giuridico della “dirigenza” UE: quest’ultima non è separata dai cosiddetti “quadri”, e l’accesso alle posizioni è il frutto di un’evoluzione di carriera dal gradino iniziale del funzionario junior. Addentrandosi nella lettura del Regolamento, si può, fra l’altro, facilmente verificare alle pagine 53 e seguenti, come la carriera dei “funzionari UE” parte da “Junior” (AD 5) e termina, dopo 12 gradi di avanzamento, a “direttore generale” (AD 16). Un modello da imitare anche in Italia?
Statuto funzionari CE