Storia giuridica delle società partecipate.

C’erano una volta le “società municipalizzate”, istituite con il Regio decreto n. 2578 del 1925: erano aziende comunali pubbliche con organizzazione squisitamente industriale, a diretto controllo dei Consigli comunali e con al vertice un direttore. Le società del gas dell’acqua, dell’elettricità, dei trasporti sono state gestite per 65 anni con questa forma giuridica, fino all’emanazione della Legge n. 142 del 1990. Continua a leggere

La tela di Penelope delle Province.

tela di Penelope

Più che il “gattopardo” , nel caso dell’abolizione delle Province (riforma “Delrio”) sembra vedere all’opera Penelope con la sua tela: a cinque mesi dalla promulgazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 siamo ancora alle battute iniziali per il trasferimento  di competenze e risorse umane alle Regioni, ai Comuni o alle Aree metropolitane, secondo volontà rimesse alla legislazione di ciascuna singola Regione. Non si tratta qui di esprimere giudizi preconcetti sull’azione del governo, ma solo di osservare un percorso nel quale non è possibile vedere oggi prospettive chiare, ma solo incerti progressi di medio percorso.

Pubblichiamo le farraginose “clausole di accordo” della Conferenza unificata Stato Regioni – da considerare sostanzialmente come fonti del diritto “affiancate” alla legge – , le successive ottimistiche dichiarazioni del Ministro per gli Affari regionali Lanzetta, una valutazione negativa presente sul “Fatto quotidiano” del 18 settembre e un’articolo di del prof Luigi Olivieri n ordine all’aleatorietà del numero di trasferimenti in mobilità annunziato dal Governo

11 settembre 2014 – Testo dell’Accordo Governo Regioni in Conferenza unificata per l’individuazione delle funzioni da trasferire dalle Province

LANZETTA 11 sett 2014: raggiunto un importantissimo accordo –

LANZETTA al Mattino del 18 sett 2014 sulle Città metropolitane.

Il Fatto quotidiano del 12 sett 2014 – Province, via il nome restano le funzioni.

Province: la strada dei trasferimenti dei dipendenti è ancora lunga – Luigi Olivieri su LeggiOggi.it

Riforma del bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

bilancio copia

Pubblichiamo gli ultimi aggiornamenti normativi in tema di “Armonizzazione dei sitemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi“.

Decreto legislativo – ORIGINARIO POI MODIFICATO – n 118 del 23 giugno 2011- 

MODIFICHE INTRODOTTE dal d lgs 126 del 2014 – G. U.  n 199 del 28 ago 2014

TESTO COORDINATO d lgs 118/2011 con d lgs 126/2014, A SOLI FINI DI CONSULTAZIONE

 Il_bilancio_per_missioni_e_programmi dei Comuni

Testo presentato al Senato del ddl di riforma della Pa

governo italiano logo

VEDI TESTO DEFINITIVO DELLA LEGGE COSI’ COME LICENZIATA DAL SENATO NELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2015 – clicca qui

Il disegno di legge del 10 luglio 2014 sulla riforma della Pubblica amministrazione è stato presentato al Senato in data 23 luglio 2014 con il numero 1577 (clicca qui). Ne pubblichiamo il testo.

Disegno di legge governativo su riorganizzazione della PA – Atto Senato n 1577

Vedi anche le Osservazioni della Corte dei Conti in sede di audizione alla Commissione affari costituzionali.

vedi anche la situazione degli emendamenti in Commissione affari costituzionali a tutto gennaio 2015 – clicca qui

Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – Conversione in Legge 114 dell’11 agosto.

camera-dei-deputati

Pubblichiamo il testo del Decreto legge con le modifiche approvate dai due rami del Parlamento.

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114

La complessa partita della semplificazione delle procedure amministrative

Natalini

Un prezioso contributo di un esperto nella materia della semplificazione, Alessandro Natalini, già componente della Commissione per la valutazione , la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nonché del “Nucleo per la semplificazione delle Norme” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intervento del prof. Natalini, già pubblicato nel sito “Nel merito.com“, riguarda un tema attuale e scottante: come viene regolata l’intera materia dall’ultimo decreto legge e dal disegno di legge Renzi – Madia sulla pubblica amministrazione.

 Alessandro Natalini – La semplificazione dei mille giorni

Distretto di Roma capitale – proposta di legge di revisione costituzionale.

Presentiamo la proposta di revisione costituzionale riguardante Roma capitale predisposta da Alberto Stancanelli, Tommaso Di Nitto e Federica Grandi per l’Associazione di cultura politica “Pro Demos”. Di grande interesse anche la descrizione, presente nel loro lavoro, dei modelli tedesco e spagnolo di government di una capitale.

 Proposta di legge costituzionale – Distretto Roma Capitale

 

Principi costituzionali e pubblica amministrazione.

corte costituzionale

Dal sito telematico “Consulta on line  evidenziamo l’articolo del corrente anno 2014 di Rossana Caridà, sui principi costituzionali che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.

Rossana Caridà – Principi costituzionali e pubblica amministrazione

Lo scandalo delle società partecipate

societa-partecipate

VEDI ANCHE: SOCIETA’ PARTECIPATE, LA BATTAGLIA PERSA DI COTTARELLI

Attraverso il meccanismo – formalmente legittimo anche questo come tanti altri “orrori” introdotti da una legislazione impazzita – dell’istituzione delle Società partecipate si è creata negli ultimi 10 anni una gravissima anomalia istituzionale nelle pubbliche amministrazioni italiane: sono operative circa 7.500 società private a partecipazione pubblica con più di 90.000 dipendenti assunti senza concorso, ma che svolgono dentro le amministrazioni (le famigerate società in house) i compiti istituzionalmente demandati al soggetto pubblico.

Pubblichiamo la requisitoria finale del Procuratore generale della Corte dei Conti nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale dello Stato 2013 dello scorso 26 giugno 2014 (clicca qui), nel contesto della quale viene denunciato in modo chiaro e circostanziato il fenomeno, così come si manifesta sia nell’amministrazione statale e nelle autonomie locali: alla pag. 10 c’è il dato dei 25,93 miliardi di euro erogati dai Ministeri nel 2012.

Pubblichiamo anche la Relazione della sezione autonomie della Corte dei conti del 6 giugno 2014 dove è presente una disanima analitica sulla legislazione di supporto e sulla consistenza economico-finanziaria del fenomeno “partecipate nelle autonomie locali”. Ne abbiamo estrapolate le tabelle più significative.

Delibera n 15 del 2014 Corte dei conti -Gli Organismi partecipati dagli Enti territoriali

Vedi anche il giudizio di parificazione del precedente rendiconto dello Stato anno 2013.

Sull’argomento, una guida preziosa è anche il documento prodotto dall’ Ufficio studi della Camera – XVI legislatura, documento n 337/2012 – Le società a partecipazione pubblica

 Personale delle società partecipate

 Forme societarie e proprietà delle partecipate

 Settori di attività delle partecipate

Testo del decreto 90/2014 convertito in Legge 114/2014 e del ddl sulla riforma della PA

governo italiano logo

 Testo Decreto legge n 90/2014 coordinato con Legge_n. 114/2014

Testo del DDL PRESENTATO AL SENATO LUGLIO 2014

Pubblicato il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014

Il testo ufficiale del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 sulla riforma della pubblica amministrazione “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”, convertito in Legge 11 agosto 2014, n 114.

DL 24 giugno 2014 n 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n 114

Pubblichiamo anche una relazione illustrativa agli articoli del decreto legge

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 Decreto-Legge-24.06.14-n.-91

 

DPR n 70 del 16 aprile 2013 – Riordino sistema di reclutamento

Regolamento recante il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, in applicazione dell’articolo 11 del D.L: 95/2012 convertito in Legge n 135 del 7 agosto 2012

DPR n 70/2013 – clicca qui

NORMATIVA E ATTI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI

conferenza stato regioni

D. Lgs. 28 AGOSTO 1997, n 281 – Attribuzioni della Conferenza permanente Stato regioni.

Normativa di riferimento e atti della Conferenza Stato regioni.

Dottrina – La Conferenza Stato regioni fra teoria e prassi alla luce della giurisprudenza costituzionale – 2011  Raffaele Morelli

Dottrina – L’evoluzione del sistema delle Conferenza – 2012 Matilde Castiello, Gianliborio Mazzola

LE CITTA’ METROPOLITANE – LA LEGGE 7 APRILE 2014 n 56

città metropolitane

Pubblichiamo la LEGGE 7 aprile 2014, n 56 – disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni , detta anche “Riforma Del Rio”. Per una più rapida comprensione sono presenti anche due brevi saggi illustrativi:

Città metropolitane, nuove province e piccoli Comuni: una buona legge che sollecita cambiamenti di Pietro Barrera.

Province e Metropoli nella Riforma Delrio. Cenni sulla legge n 56/14 di Giuliano Serges

Le città Metropolitane nella legge 56/2014 di Arturo Bianco

Sentenza Corte Costituzionale n 220 del 2013 – Illegittimità cost articoli 17 e 18 della DL 95 del 2012

Le unioni dei comuni – Realtà e legislazione dei piccoli comuni

ITALIA 1

I piccoli Comuni nella realtà italiana costituiscono oasi di pace e di ricchezze nascoste, dove molti amano immergersi quando desiderano recuperare momenti di vera umanità e di serenità profonda. I Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti sono 5.683 sugli 8.000 circa totali; la loro popolazione è di più di 10 milioni di abitanti sui 60 milioni complessivi. Continua a leggere

Testo del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89

LOGO REPUBBLICA

A una settimana dal Consiglio dei Ministri  che ha varato la manovra sugli sgravi IRPEF ai percettori di reddito inferiore ai 26.000 euro, agli sgravi IRAP e alle misure di risparmio corrispondenti (vedi Comunicato di Palazzo Chigi del 18 aprile scorso) oggi, 24 aprile 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il testo del decreto-legge n. 66.

 decreto legge n  66 del 2014coordinato con legge n. 89 del 2014.

Si vedano in particolare l’articolo 13 recante il “limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate”, l’art. 17 riguardante la “riduzione degli apparati politico istituzionali”, il titolo III riguardante il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

La pubblicazione degli atti di spesa sui siti istituzionali – Alessandro Tombolini

Pubblichiamo un commento alle misure di trasparenza totale degli atti di spesa inserite dal governo Renzi nel decreto legge – non ancora pubblicato – varato in Consiglio dei Ministri lo scorso 18 aprile 2014. Vedi anche su questo sito i riferimenti legislativi e lo scadenzario degli obblighi di trasparenza introdotti dal decreto legislativo n 33 del 14 marzo 2013 (clicca qui)

ATTI DI TRASPARENZA E DIRIGENZA PUBBLICA

Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri di venerdì 18 aprile è stato pubblicato un comunicato stampa che riassume per capi il contenuto del provvedimento adottato (vedi qui). Apprendiamo che nell’ambito della “Revisione della spesa, semplificazione ed efficienza nelle pubbliche amministrazioni” viene sancito l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare sui siti istituzionali ed attraverso un portale unico i dati relativi alla spesa e l’indicatore della tempestività dei pagamenti. Si tratta di una disposizione che in realtà si sovrappone a normative già esistenti e quindi la decretazione in questo campo, al di là dei requisiti di urgenza non immediatamente ravvisabili, ha un valore soprattutto enfatico. Questa notizia, pur con le cautele dovute nel commentare una disposizione non analizzata nella sua completa stesura, conduce ad una riflessione immediata. Le amministrazioni con elevata complessità e dimensione significativa inonderanno i loro siti con migliaia di informazioni relative ad ogni singola spesa. In questo mare di dati il cittadino dovrebbe esercitare il suo “controllo sociale” quale portatore di interessi e formare le proprie opinioni rispetto alla bontà gestionale dei manager pubblici. Due fattori non vanno però trascurati in questa analisi. La difficoltà di reperire per il cittadino controllore dei dati di spesa gli elementi di congruità, di necessità e di correlazione alla missione dell’amministrazione interessata. Già immaginiamo le energie e le risorse dedicate a rispondere ad interrogazioni, articoli di stampa e altre voci indignate rispetto a spese che seppur congrue e utili non verranno percepite come tali. La amministrazione X spende euro Y in pulizia. Per sapere se questa spesa è uno spreco di denaro pubblico o meno bisognerebbe conoscere i mq ed il numero degli immobili serviti, la configurazione di servizio scelta, il tipo di convenzione ecc. Sono informazioni in possesso di tutti? La risposta è scontata. La seconda considerazione è più di principio e intende seminare dubbi sulla stessa utilità delle informazioni analitiche sulla spesa. Se io cittadino possiedo 500 azioni di una società quotata in borsa troverò mai interesse nell’analisi del conto fornitori e chiederò la lista degli acquisti? Il no è di rito: probabilmente sarò interessato solo ai dividendi e all’aumento di valore dei titoli.

Nella valutazione della gestione della cosa pubblica, riteniamo debba farsi riferimento non tanto a quanto si è speso (esistono i vincoli di bilancio da sempre nella contabilità pubblica) ma al valore sociale creato e al reddito o alla perdita che l’amministrazione avrebbe conseguito se i suoi servizi fossero stati tariffati. Siamo convinti da sempre che un sistema di tariffe ombra permetterebbe un giudizio sintetico e implacabile sull’operato di ogni manager pubblico. Quotare i servizi con riferimento a consimili prodotti del settore privato o pubblico di realtà straniere permetterebbe di valutare l’operato in termine di perdite e profitti, creando le stesse condizioni di stress positivo tipiche del mercato, con un naturale incremento di efficienza. L’operato di ogni amministrazione verrebbe tradotto in ricavi virtuali e confrontato con i costi correlati, senza lasciare troppi spazi alla irrefrenabile e italica propensione alla ricerca di giustificazioni.

Alessandro TOMBOLINI

IL TESTO DELIBERATO SULLA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V

Pubblichiamo il testo approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riforma costituzionale del Senato della Repubblica e del titolo V della Costituzione e quello deliberato dal Senato in prima lettura l’8 agosto ultimo scorso.

DDL_costituzionale_31 marzo_2014

 Senato della Repubblica – Testo della Riforma costituzionale del Senato e del Titolo V approvato in prima lettura l’8 agosto 2014

Utile consultare anche la scheda di sintesi dei provvedimenti proposti dal Governo, nonché le slide illustrative. Ci pare interessante richiamare l’attenzione, al di là delle discussioni in campo sulla composizione del “Senato delle Autonomie”, sulle funzioni legislative previste per il nuovo Senato: su alcune materie, tutte riguardanti il regime delle autonomie locali, il nuovo Senato avrebbe la facoltà di esprimere proposte di modifica alla Camera dei deputati, che legifera comunque in ultima istanza; le proposte di modifica deliberate dal Senato potrebbero essere superate dalla Camera solo con un quorum rafforzato. Si evince chiaramente che il modello di nuovo Senato delle Autonomie guarda al modello tedesco del Bundesrat, che funziona. In questo senso, l’idea di rifarsi a modelli esistenti non è errata in sé: si tratta,tuttavia, di essere capaci di farlo funzionare anche in Italia, perché non basta copiare un modello, ma bisogna anche adattare i vari specifici congegni approntati affinché questo modello funzioni effettivamente.

Scheda di sintesi del ddl_costituzionale 31 marzo 2014

 Slide illustrative del progetto di riforma costituzionale del 31 marzo 2014

La determinazione dei fabbisogni standard nei comuni italiani

federazione-italiana

Fra gli obiettivi fondamentali della Legge delega n 42 del 5 maggio 2009 – con la quale il Parlamento innescò il processo di attuazione del federalismo fiscale in applicazione dell’articolo 119 della Costituzione – vi era quello di sostituire il criterio dei “costi storici” fino allora utilizzato per definire l’entità delle risorse finanziarie spettanti ai Comuni e alle Province con il più equo e realistico “criterio dei fabbisogni standard“, basato quest’ultimo sulla misurazione della quantità dei servizi offerti, sui prezzi degli input utilizzati nel processo produttivo e sulle variabili di contesto dell’offerta (ambientali, territoriali etc). Il conseguente decreto legislativo n 216 del 26 novembre 2010 – Disposizioni in materia dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province –  stabilì un percorso articolato attraverso il quale giungere, entro l’anno 2016, alla sostituzione integrale per tutti gli Enti locali del criterio del “costo storico” con quello dei “fabbisogni standard”.

In base all’art. 5, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 216 del 2010, la  SOSE, società per azioni per gli studi di  settore – partecipata dal MEF e dalla Banca d’Italiana – individua  le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard, predispone appositi questionari per raccogliere dai Comuni dati contabili e strutturali. I dati, opportunamente elaborati secondo le metodologie esposte nella presente nota illustrativa sui fabbisogni standard, sono trasmessi dalla Sose al dipartimento delle Finanze e sottoposte per l’approvazione, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (istituita con l’art 4 della legge 42). In assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. I risultati predisposti con le metodologie approvate, dopo il vaglio della Ragioneria Generale dello Stato, sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta con decreto la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è poi sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Il percorso illustrato si è in effetti tradotto nel Dpcm 21 dic 2012 di adozione della nota metodologica e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale e dei servizi del mercato del lavoro. Altri DPCM seguiranno per coprire l’intero complesso delle funzioni fondamentali individuate dall’articolo 3 del d lgs 216/10 entro l’anno 2016. Ma la strada delle riforme in questo Paese è impervia, se non proibitiva: c’è sempre qualche soggetto istituzionale che avanza dubbi e chiede proroghe. In questo caso é l’ANCI in un’audizione davanti alla V Commissione bilancio , Tesoro e programmazione della Camera dei deputati, il 14 gennaio 2014, in occasione della discussione di un altro DPCM in corso di emanazione – vedi qui il documento per l’audizione.

Presentiamo, infine, una sintetica esposizione su slide dell’intera materia a cura del prof Ernesto Longobardi, membro della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)

 Longobardi: il federalismo e le fonti amministrative.