Sentenza n 70/2015 della Corte costituzionale. Inammissibilità del blocco della rivalutazione delle pensioni.

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Pubblichiamo il testo integrale della sentenza n 70 del 30 aprile 2015 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 25, del decreto legge “Fornero” n 201/2011vedi qui – nella parte in cui prevedeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

Corte Costituzionale Sentenza n 70 del 2015 

Vedi anche il testo del decreto legge n 65 del 21 maggio 2015 coordinato con la legge di conversione n 109 del 17 luglio 2015-  CLICCA QUI-

Vedi anche un approfondimento sui costi finanziari dell’applicazione di questa sentenza – clicca qui

Vedi anche la nota breve del Servizio studi del Senato sulla configurazione giuridica dell’intera questione – clicca qui

Intervento di Marisa Rodano alla Camera dei deputati in occasione del 70imo anniversario della Liberazione.

rodano

Onorevole Presidente della Repubblica

Onorevole Presidente della Camera dei Deputati
Onorevole Presidente del Senato della Repubblica
Onorevoli Parlamentari
Cari amici e compagni partigiani,
Ringrazio per l’invito a questa solenne celebrazione
E’ per me un grande onore parteciparvi e sono commossa ed emozionata per essere rientrata in quest’aula, nella quale ho trascorso tanti anni della mia vita parlamentare.
Mi si consenta di dedicare brevi parole al ruolo delle donne nella Resistenza.
– Fu lo sciopero delle lavoratrici torinesi nel marzo del 1943 a suonare la campana a morto per il regime fascista.
– L’8 settembre, nella battaglia in difesa di Roma, centinaia di donne spontaneamente scesero in strada ad aiutare i combattenti e furono ben ventotto le cadute in quella battaglia!; le donne romane aprirono la porta delle loro case ai fuggiaschi: li rivestirono, nutrirono, li nascosero, accolsero come figli i prigionieri alleati, Russi, Americani, Inglesi, Iugoslavi.
– Furono le donne, a Napoli, dal 26 settembre al 1 ottobre del 1943 a dare un contributo determinante all’insurrezione che costrinse l’esercito nazista a lasciare la città.
– E’ a una donna, la dottoressa Marcella Monaco, che due futuri Presidenti della nostra Repubblica, Sandro Pertini e Giuseppe Saragat debbono la vita e la liberazione dal carcere di Regina Coeli , con falsi ordini di scarcerazione.
– Fu una donna, Giulietta (Lina) Fibbi, che con un viaggio avventuroso recapitò l’ordine dell’insurrezione del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia al CLN dell’Emilia
Per unanime riconoscimento sia del CLN che degli stessi comandi nazisti, senza la partecipazione di massa delle donne, compresa quella alla lotta armata, (si pensi ai reparti delle Volontarie della libertà e alle staffette) la lotta di Liberazione non sarebbe stata vittoriosa.
Le cifre sicuramente sono approssimative – si è detto che le donne combattenti fossero 35.000, 70.000 le partecipanti ai Gruppi di Difesa della Donna, 2900 le donne giustiziate o uccise in combattimento –
Vorrei in primo luogo, ricordare le eroine, cadute in combattimento o uccise tra atroci sofferenze dai nazisti o morte, dopo la deportazione, nei campi di sterminio e le decorate di medaglia d’oro alla memoria, da Gabriella degli Esposti a Ines Versari, da Anna Maria Enriquez a Norma Pratelli Parenti, da Irma Bandiera a Maria Assunta Lorenzoni, solo per citarne alcune.
Ma come erano giunte le donne italiane a schierarsi dalla parte giusta?
E’ nella Resistenza che le donne italiane, quelle di cui Mussolini aveva detto “nello stato fascista la donna non deve contare”; alle quali tutti i governi avevano rifiutato il diritto di votare, la possibilità di partecipare alle decisioni da cui dipendeva il loro destino e quello dei loro cari, entrano impetuosamente nella storia e la prendono nelle loro mani.
Nel momento in cui tutto è perduto e distrutto – indipendenza libertà pace – e la vita, la stessa sussistenza fisica sono in pericolo, ecco le donne uscire dalle loro case, spezzare vincoli secolari, e prendere il loro posto nella battaglia, perché combattere era necessario, era l’unica cosa giusta che si poteva fare.
Nel moto resistenziale si saldarono la tradizione socialista delle lotte nelle fabbriche e nelle risaie; le idealità politiche dell’antifascismo; e l’opposizione segreta, ma profonda che tante donne avevano coltivato in modo più o meno tacito contro il fascismo, il regime delle cartoline-precetto, che strappava loro i figli e che aveva fatto della violenza e della guerra un cardine della propria politica e ideologia.
Dalle masse femminili veniva al moto resistenziale un patrimonio di valori e ideali tramandati nella famiglia e confluì nella Resistenza, in un comune impegno con le forze laiche e socialiste, la tradizione del mondo cattolico.
Un innesto di valori e tradizioni diverse, di esperienze tra loro lontane che, nella Resistenza si venne strutturando come movimento unitario, nazionale: i Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà. (GDD)
Gli scopi dei GDD, definiti nel programma appello costitutivo, approvato nel ’44 a Milano: erano finalizzati alla lotta contro il nemico invasore, cioè a un obiettivo generale e comune a uomini e donne, ma l’appello conteneva in nuce alcune delle future rivendicazioni delle donne, in particolare delle lavoratrici, quali la proibizione del lavoro notturno, del lavoro a catena e del lavoro nocivo alle donne, un salario femminile (per lavoro eguale) uguale a quello dell’uomo e un’adeguata assistenza alle madri, E comunque, allora battersi per tali obiettivi diveniva allora un atto di guerra.
La Resistenza ha contribuito a far sorgere una comune coscienza nazionale tra donne di differenti ceti sociali, di diverso livello culturale e orientamento ideale, e, al tempo stesso, a far loro acquisire una nuova consapevolezza del proprio ruolo sociale e l’aspirazione a conseguire pienezza di diritti e di cittadinanza.
Non a caso i GDD affermavano che logica conseguenza della partecipazione delle donne alla Resistenza dovesse essere il diritto di voto.
La partecipazione delle donne alla Resistenza è stata dunque il fondamento per la conquista dei loro diritti civili, sociali e politici.
E’ conferma che il cammino delle donne italiane verso la conquista di piena cittadinanza, che vede oggi tante donne ricoprire cariche di responsabilità nel governo, nel parlamento, nelle Regioni e negli enti locali, e svolgere ruoli importanti nella vita culturale, economica e produttiva, ha le radici nella loro partecipazione alla Resistenza.

Marisa Rodano – 16 aprile 2015

Agenzia delle Entrate e Corte costituzionale – Sentenza n 37 del 2015

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La Corte costituzionale con la Sentenza n 37 del 25 febbraio 2015 vedi qui il testo –  ha messo una pietra tombale sul tentativo dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane di mantenere  la prassi in atto da anni di forzare un principio costituzionale (articolo 97)  reclutando in funzioni dirigenziali senza concorso pubblico: è stato , infatti, dichiarato incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del decreto legge n 16/2012, convertito in Legge n 44/2012 – vedi qui il testo – che, in buona sostanza, rinviava a termini indefiniti  l’applicazione del principio dell’assunzione dei dirigenti delle Agenzie solo tramite concorso pubblico, con la sola deroga consentita dell’articolo 19 comma 6 del d. lgs 165/2001.

La sentenza della Corte costituzionale consegue all’Ordinanza di rimessione sulla costituzionalità della norma in questione effettuata dal Consiglio di Stato – vedi qui Sent. n. 5451 del 2013 –  a seguito dell’impugnativa alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 6884/2011 (vedi qui testo) che aveva dichiarato illegittimo l’articolo 24 del Regolamento generale dell’Agenzia delle Entrate che consentiva “provvisoriamente“… “la stipula di contratti individuali di lavoro a termine” (vedi qui testo), senza indicare alcun termine. In buona sostanza l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane eludevano da più di 10 anni il principio costituzionale del concorso pubblico e procrastinavano ad libitum l’indizione e/o la conclusione dei concorsi a dirigente già espletati mantenendo senza limiti di tempo in posti dirigenziali  funzionari che mai avevano sostenuto un concorso pubblico per accedere alla funzione dirigenziale.

La sentenza della Corte costituzionale, ci pare, va ben al di là del pur gravissimo caso esaminato (n. 767 incarichi di dirigente su 1.143 totali  conferiti illegittimamente) e dichiara implicitamente che il regime della dirigenza pubblica fissato dalla Carta costituzionale ha forme e finalità diverse dalla dirigenza delle imprese private, perché qui prevale l’esigenza della garanzia dell’imparzialità e degli interessi generali della collettività sul criterio del “rapporto fiduciario” col vertice politico. Chi dimentica questi principi può facilmente imbattersi in scandali tipo EXPO 2015, M.O.S.E., Odevaine, “Incalza” (che non era un dirigente di carriera, si noti), in ognuno dei quali erano all’opera dirigenti non di carriera reclutati dalla politica senza concorso.

Aspettiamo anche che la Corte costituzionale sia chiamata a pronunciarsi sull’articolo 11, comma 1 del D.L. n 90/2014 convertito in Legge n 114/2014, che consente ai di reclutare il 30% della dirigenza delle Amministrazioni regionali e comunali con contratti di lavoro a tempo determinato (vedi qui: Roma Mafia: tre questioni di natura amministrativa).

Tetti al reclutamento di dirigenti a tempo determinato: come eludere una Sentenza della Corte costituzionale.

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Riportiamo la Sentenza n 9 del 10 gennaio 2010 (clicca qui) con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di una legge promulgata dalla Regione Piemonte che portava al 30% la quota dei dirigenti reclutabili a tempo determinato, in deroga ai noti principi del comma 6 dell’articolo 19 d. lgs 165/2001 (10 % prima fascia e 8% seconda fascia). Nelle motivazioni della Sentenza la Corte affermava chiaramente che la deroga al principio del pubblico concorso, stabilita dall’articolo 97 della Carta costituzionale, deve essere “delimitata in modo rigoroso” ed è legittimata solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. Sembrava così sventato il tentativo di forzare il principio costituzionale posto a presidio dell’imparzialità della dirigenza pubblica…e invece……

….invece la “corrente di pensiero” (vedi punto 33 del programma della “Leopolda” del 2011 – clicca qui)  che, considerando evidentemente il principio costituzionale di imparzialità un limite inaccettabile,  si è ora insediata al Governo della Repubblica ha inserito il limite del 30% –dichiarato con chiarezza “illegittimo” dalla Corte costituzionale – in una Legge dello Stato alla fine approvata con il ricorso alla fiducia. L’articolo 11, comma 1, del DL 90/2014, convertito in legge 114/2014 così testualmente recita: “Lo statuto (delle Regioni e degli Enti locali) puo’ prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica“.

La norma contenuta in questa disposizione di legge è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 5 anni fa. Aspettiamo che qualcuno sottoponga nuovamente la questione alla Corte costituzionale.

Roma Mafia – Tre questioni di natura amministrativa.

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Dallo scandalo Roma mafia, a proposito del quale l’evento futuro da temere su tutti è che venga progressivamente dimenticato e derubricato, emergono tre temi specifici riguardanti il funzionamento della pubblica amministrazione. Tali temi sono: 1) il controllo sugli atti degli Enti locali; 2) la confusione, elusione delle norme che regolano il lavoro pubblico (concorsi, assunzioni, rapporti di lavoro, controlli, bilanci, procedure d’appalto, spese in genere)  attraverso l‘esternalizazione di compiti istituzionali a società partecipate operanti in regime di diritto privato; 3) lo status giuridico dei dirigenti coinvolti nello scandalo. Continua a leggere

Principi costituzionali e pubblica amministrazione.

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Dal sito telematico “Consulta on line  evidenziamo l’articolo del corrente anno 2014 di Rossana Caridà, sui principi costituzionali che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.

Rossana Caridà – Principi costituzionali e pubblica amministrazione

POLITICA E DIRIGENZA PUBBLICA – PRINCIPI COSTITUZIONALI

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In un momento di forte turbolenza quale quello presente, in cui le esigenze “di comunicazione” inducono ad affermazioni incaute in ordine al regime della dirigenza pubblica, ci pare il caso di ripubblicare le Sentenze storiche n 103 e 104 del 2007 della Corte costituzionale in ordine al tema dirigenza/spoils system/politica. Una politica debole e incapace di gestire le proprie lentezze si illude che la risoluzione dei propri mali possa essere affidata alla precarizzazione del regime della dirigenza. Dimenticando così che la funzione della burocrazia consiste nella traduzione in atti gestionali delle direttive politiche dentro un quadro di riferimento di stabilità, ordine, garanzia di imparzialità e buon andamento.

Tutelare il regime pubblicistico della dirigenza non significa difendere ottusamente privilegi di casta, ma salvaguardare uno dei sistemi di regole posto a tutela della democrazia. Politici e grande stampa confondono, più o meno volutamente – ma sempre colpevolmente – l’altissima burocrazia ministeriale, composta in maggioranza non da dirigenti di carriera, ma da giudici amministrativi, con la gran massa della dirigenza pubblica, i cui margini di autonomia nell’esercizio delle funzioni sono da sempre scarsi e facilmente condizionabili a livello ora politico, ora sindacale. Tali margini di autonomia vanno semmai accresciuti, non certo depotenziati. Chi vuole destrutturare la natura pubblica delle funzioni dirigenziali non lavora per il bene del Paese.

SENTENZA N 103 DEL 23 MARZO 2007 – redattore QUARANTA

SENTENZA N 104 DEL 23 MARZO 2007 – redattore CASSESE

Pubblichiamo infine, un interessante riassunto della questione “politica e regime della dirigenza pubblica” a cura di M. A. NOCE aggiornato alle disposizioni del d lgs 150/09.

 NOCE – Gli incarichi dirigenziali e il principio di imparzialità

NUOVA LEGGE ELETTORALE – testo in discussione e sentenza della Corte costituzionale.

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Come informazione essenziale sul tema, pubblichiamo di seguito il testo base della proposta di riforma elettorale, depositato ieri dal Presidente della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e relatore del testo unificato, on. Francesco Paolo Sisto.

Proposta di legge legge elettorale in discussione alla Camera

Di seguito, il testo della sentenza n 1 del 2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime parti fondamentali della legge elettorale attualmente in vigore, la famigerata n 270 del 21 dicembre 2005.

Sentenza n 1/2014 della Corte costituzionale

Regime della dirigenza pubblica – Sentenze della Corte Costituzionale

corte costituz
Si dà conto qui di seguito di una serie di pronunce della Corte costituzionale, così come si sono succedute nel tempo, in materia di regime della dirigenza pubblica.
Dottrina_ Spoils system e dirigenza pubblica NICOLA DURANTE
Consulta Sent 313 del 1996 Contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico

http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0275s-01.html

Consulta Sent 275 del 2001 Conferimento e revoca incarichi dirigenziali

Consulta Ordinanza 102 del 2002 Privatizzazione del rapporto d’impiego
Consulta Sent 193 del 2002 Valutazione della dirigenza

http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0034s-04.html

Consulta Sent n 34 del 2004 enunciazione del principio generale del concorso pubblico come forma principale di assunzione nei pubblici uffici e e deroghe limitate dai principi di su cui all’art 97 Cost

Consulta Sent n 81 del 2006  concorsi pubblici a base del reclutamento dei dirigenti pubblici.
Consulta Sent 233 del 2006 Spoils system nelle Regioni
Consulta Sent 103 del 2007 Cessazione degli incarichi dirigenziali

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0104s-07.html

Consulta Sent 104 del 2007 spoils system

Consulta Sent n 161 del 2008  Cessazioni incarichi comma 6 art 19 d lgs 165
Consulta Sent n 351 del 2008  Direttore generale ASL esiti sentenza n 104 del 2007
Consulta Sent n 371 del 2008  Limiti della potestà legislativa regionale nella riorg. degli uffici
Consulta Sent. 390 2008 collegi sindacali ASL
Consulta Sent n 9 del 2010  Assunzioni dirigenti pubblici con concorso
Consulta Sent 34 del 2010 Decadenza direttori generali delle ASL
Consulta Sent n 150 del 2010  Deroghe ingiustificate al principio del concorso pubblico
Consulta Sent n 149 del 2010  Limitate deroghe consentite al principio del pubblico concorso
Consulta Sent n 195 del 2010  Perequazione economica dirigenti provenienti da altre Amministrazioni
Consulta Sent n 213 del 2010 Determinazione di deroga dai principi del concorso pubblico disposta con legge regionale
Consulta Sent n 225 del 2010. Immissione illegittima nei ruoli della dirigenza della regione Lazio
Consulta Sent. 304 del 2010 Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
Consulta Sent n 324 del 2010. Limiti dell’autonomia regionale nell’ordinamento degli uffici
Consulta Sent n 351 del 2010. Contribuzione ad INPDAP per indennità premio di servizio
Consulta Sent n 42 del 2011  Stabilizzazione di personale con incarico a tempo determinato
Consulta Sent n 52 del 2011 Principio del concorso pubblico nelle fondazioni private istituite dalle Regioni
Consulta Sent n 68 del 2011    Stabilizzazione del personale precario delle ASL
Consulta Sent 124 del 2011 Incarichi dirigenziali personale non di ruolo
Consulta Sent n 156 del 2011   Regione Sicilia legislazione esclusiva in materia di organizzazione degli uffici
Consulta Sent n 189 del 2011  Incarichi dirigenziali di supplenza temporanea
Consulta Sent n 228  del 2011    Direttore amministrativo e direttore sanitario delle ASL spoils system
Consulta Sent n 321 del 2011   Ammissibilità degli psicologi quali dirigenti del Sert
Consulta Sent n 339  del 2011 Fondo incentivazione dei contratti integrativi della dirigenza
Consulta Sent n 53 del 2012 Tassatività dei requisiti richiesti per il ricorso ai consulenti esterni
Consulta Sent n 212 del 2012   Legislazione reg. concorrente nell’ambito dei principi generali fissati da legge dello Stato
Consulta Sent 223 del 2012 Taglio stipendi ai dirigenti
consulta sent. 35 del 2015 – Incarichi dirigenziali temporanei all’Agenzia delle Entrate