Al pubblico impiego continua ad applicarsi l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Corte cassazione

Con andamento altalenante (vedi qui la sentenza precedente del novembre 2015), La Corte di Cassazione sembra avere definitivamente stabilito che “plurime ragioni inducono ad escludere che il nuovo regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo possa essere applicato anche ai rapporti di lavoro disciplinati dall’art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001″. Pubblichiamo il testo della Sentenza n. 11868 del 9 giugno ultimo scorso della Sezione Lavoro, nel testo della quale (vedi in particolare alla pagina 6) sono illustrati i motivi del nuovo orientamento. Le conclusioni della Corte di Cassazione non hanno mancato di sollevare polemiche – vedi qui Sole 24 ore – e precisazioni – vedi qui precisazioni di Giovanni Canzio, Primo Presidente della CdC. La questione, in fondo a tutto, rimane sempre quella dibattuta nel corso degli ultimi 20 anni: gli impiegati pubblici devono avere eguale regime giuridico dei lavoratori privati?

Di seguito la Sentenza.

 

_Cassazione – Sezione Lavoro n. 11868 9 giugno 2016

Referendum confermativo: opinioni dei costituzionalisti a confronto.

Padri costituenti

La riforma più incisiva del testo della Carta costituzionale dei nostri Padri costituenti è ora alla prova del referendum confermativo del prossimo ottobre. Si è immediatamente aperto un dibattito che vede coinvolti illustri costituzionalisti, schierati su diverse posizioni. Alla discussione, tuttavia, vanno premessi i criteri di metodo e di civiltà esposti dal prof. Guido MELIS: 1. Non insultiamoci; 2. Partiamo dal presupposto che la materia è discutibile senza che chi la pensa diversamente sia un prezzolato; 3. Stiamo alla riforma senza tirare in ballo altre cose che le sono estranee; 4. Lasciamo da parte i morti, che hanno diritto di tacere: 5. Evitiamo i toni apocalittici: non siano alla fine della democrazia. Si può ?

I criteri sopra esposti sono anche i nostri. Ciò premesso diamo conto nel seguito delle antitetiche valutazioni rese pubbliche da due gruppi di autorevolissimi costituzionalisti: una per il SI’ e una per il NO:

Costituzionalisti per il SI’

Costituzionalisti per il NO.

Vedi il testo delle modifiche costituzionali – clicca qui.

Il dibattito sulla riforma costituzionale: Cassese e Zagrebelsky.

sabino-cassese copia          Zagrebelsky

Il bello della democrazia é anche questo: che su un tema di fondamentale importanza per il futuro della vita civile, sociale ed economica del nostro Paese si trovino su posizioni antitetiche due illustri maître à penser  della nostra Repubblica, componente Sabino Cassese dell’attuale Corte costituzionale, già suo Presidente Gustavo Zagrebelsky. Iniziamo il nostro dibattito riportando la loro opinione sull’opportunità o meno di approvare il testo della Carta costituzionale – così come modificato il 15 aprile 2016 (vedi qui il vecchio e il nuovo testo) – con il referendum confermativo del prossimo autunno.

Le motivazioni del SI’ – Sabino Cassese

Le motivazioni del NO – Gustavo Zagrebelsky

Qualità e analisi d’impatto della regolazione (AIR).

Annuario2014_osservatorioAIR_slider

Presentiamo l’Annuario 2014 (vedi qui_Annuario2014), edito dall’Osservatorio AIR. D’interersse anche il precedente annuario 2013 (Osservatorio AIR_Annuario_2013), all’interno del quale si possono cogliere spunti e approfondimenti importanti per avvicinare una tematica sconosciuta ai più e, soprattutto, largamente desueta nella prassi di produzione delle leggi e dei regolamenti qui in Italia. Utile, innanzitutto, chiarire che il termine “better regulation” potrebbe incuriosire di più e meglio se fosse declinato nella nostra lingua come “qualità della regolazione“. Le tecniche dell’AIR (analisi d’impatto della regolazione) hanno l’ obiettivo di valutare e supportare la qualità della regolazione (una legge, un regolamento) nella fase preparatoria precedente alla loro emanazione. Anche in questa materia, l’ordinamento pubblico del nostro Paese va a rimorchio di altri e stenta ad assimilare i principi di “qualità della regolazione” sanciti in sede OCSE (vedi qui) e presso l’Unione europea. La coscienza del nostro legislatore è comunque “a posto” , avendo l’Italia prodotto disposizioni di legge e di regolamento – quasi mai applicate – sull’AIR e sul VIR (valutazione ex post dell’impatto della regolazione): vedi qui.

L’Osservatorio AIR (vedi qui il sito) è un’associazione, presieduta dal prof. Alessandro Natalini, che segue da anni le vicende della qualità della regolazione e produce gli annuari che qui presentiamo: il focus d’interesse dell’Annuario 2014  è sulla “Regolazione nelle autorità indipendenti” (l’Autorità per l’energia elettrica AEEGSI, l’AGCOM, la Banca d’Italia, la CONSOB, etc.).

Ci sembra utile richiamare anche alcuni punti focali del precedente Annuario 2013: in particolare il capitolo 2, di Siriana Salvi, in cui vengono illustrati l’AIR e il VIR nel contesto internazionale (pag. 45 e segg.), la citazione delle raccomandazioni del Consiglio UE dell’8 luglio 2014 (pagg. 23 e 24) all’interno delle quali si può leggere sull’AIR in Italia che “l’applicazione, se si eccettua l’esperienza maturata dalle autorità indipendenti, è ancora largamente insufficiente“. Indicativa anche la rassegna della giurisprudenza in materia (vedi il contributo di Monica Cappelletti alle pagine 115 e seguenti) all’interno della quale si può apprendere dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 2521 del 2012 (vedi testo) che – in riferimento ai processi di regolazione normativa delle Autorità indipendenti – “la relazione AIR…può essere sottoposta al sindacato del giudice amministrativo solo nel caso in cui vi sia contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica” ma che “l’eventuale mancanza della stessa non inficia la regolarità del procedimento di adozione”. …e chi vuole intendere, intenda.

 

Dirigenti allo sportello e valore del lavoro.

Ruffili Equitalia

Ci piace annoverare fra gli interventi a scopo non pubblicitario, ma come atto consapevole di etica pubblica, la decisione di Enrico Maria Ruffini, non ancora cinquantenne Amministratore delegato di Equitalia, di invitare i suoi dirigenti a coadiuvare personalmente il lavoro di sportello gestito dai suoi uffici ( vedi la sua nota ai dirigenti di Equitalia – clicca qui – e la notizia su “la Repubblica” di ieri 16 aprile 2016). La funzione dello “sportello” – malamente ed erroneamente considerato servizio “di risulta” fino a pochi anni fa negli uffici pubblici – ebbe un positivo soprassalto in occasione della promulgazione della Legge n. 150 del giugno 2000  (vedi) che istituì fra l’altro gli “Uffici relazioni con il pubblico“. Fu soprattutto un modo per rappresentare a tutti il fatto che il punto nevralgico d’incontro fra Pubblica amministrazione e cittadino utente é quello: é lì che il cittadino giudica dell’efficienza, della disponibilità e della utilità di un determinato ufficio pubblico. E’ anche evidente il fatto che, se il servizio di sportello “funziona”, ciò dipende dalla buona organizzazione del servizio impressa dal dirigente competente.

Tuttavia, l’idea di coadiuvare a tratti personalmente i colleghi incaricati del servizio arricchisce il quadro di un ulteriore concetto: quello della preziosità del lavoro, di qualunque lavoro, pubblico o privato, sia dirigenziale, sia di concetto, sia operativo-materiale. Il lavoro come fonte di ricchezza e di dignità degli uomini e delle donne é un concetto disperso nel nostro Paese fra le nebbie del guadagno facile, della scommessa vincente, dell’opulenza e dell’estetica. Quanto a dire che la narrazione di uno stile di vita amorale sfida continuamente l’unica etica pubblica vincente per qualunque comunità civile voglia sopravvivere: quella del lavoro e dell’integrità personale.

 Dirigenti Equitalia tutti allo sportello

ISTAT – Il conto consolidato della PA 2015 e costo del lavoro pubblico.

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Nei giorni scorsi è stato pubblicato dall’ISTAT (vedi) l’ultimo conto economico trimestrale e il consolidato 2015 delle Amministrazioni pubbliche, con la quantificazione dei grandi aggregati di entrata e di uscita e dei saldi più importanti (indebitamento netto, saldo corrente e saldo primario). Questi i risultati.

Conto PA 2015

Si nota subito come sia il macigno degli interessi passivi per debito pubblico (68 mld €) a pesare sul saldo globale (indebitamento netto) fra entrate e uscite delle Amministrazioni pubbliche (-42 mld€): senza l’eredità di 35 anni di sperperi, la gestione della cosa pubblica potrebbe viaggiare spedita ed effettuare investimenti e spese sociali in quantità sicuramente maggiore. La spesa per interessi, peraltro, é fortunatamente in netta discesa rispetto al 2012, epoca in cui con più violenza si abbatté sui nostri conti pubblici il peso dello spread con i tassi d’interesse tedeschi. Colpisce l’evidenza dell’incremento della spesa per pensioni e prestazioni sociali, nonostante le misure draconiane adottate con la “legge Fornero”. Diminuisce – dal 2012 – di 4,5 mld di euro la spesa per redditi di lavoro dipendente. Fa ben sperare una certa tendenza alla ripresa delle spese per investimento pubblico, dalle quali dipende in gran parte la qualità delle nostre infrastrutture. Incontrovertibilmente aumenta il peso delle imposte dirette e indirette e dei contributi sociali, in una spirale di appesantimento del costo del lavoro sul fronte delle imprese e di decremento della propensione al consumo sul fronte delle famiglie.

Vero snodo di operatività reale non invasiva e antisociale sui conti pubblici sarebbe e dovrebbe essere la diminuzione della spesa per “consumi intermedi” delle PP . AA. (automobili, energia, informatica) sui quali esistono margini di risparmio nell’ordine di miliardi (vedi qui). Qui tuttavia si tratta per il Governo di esercitare tutta la propria volontà politica per “calmierare” i mille rivoli di spesa che provengono incontrollati dai circa 40.000 centri di spesa delle varie pubbliche amministrazioni italiane. Eppure sarebbe l’unico tipo di risparmio che comporterebbe per la comunità nazionale benefici senza costi sociali collaterali.

Modifiche alla legge n. 196 del 2009: Bilancio per missioni e programmi e bilancio di cassa.

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VEDI QUI I TESTI DEFINITIVI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 90 E N. 93 DEL 12 MAGGIO 2016

Sono in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari gli Atti del governo  n. 264 e n. 265, contenenti  2 schemi di decreto delegato della  Legge n. 196/2009 (vedi) di riforma della contabilità e della finanza pubblica. Saranno pertanto emanati a breve due decreti legislativi che modificheranno le disposizioni ivi contenute, con riguardo specifico ai “bilanci per missioni e programmi” e al “bilancio di cassa“. Per comodità del lettore, pubblichiamo il nuovo testo della 196 – elaborato dagli uffici studi di Camera e Senato – integrato con le nuove disposizioni.

 Testo integrato Legge n. 196.

Oltre al link sulle audizioni del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, del Ragioniere generale dello Stato e del parere della Corte dei Conti – clicca qui – presentiamo qui sotto le valutazioni e proposte presentate dalla nostra Associazione al Presidente della Commissione bilancio on. Francesco Boccia, in ordine agli argomenti rivisti dalle modifiche legislative. L’idea di fondo consiste nella massima integrazione fra ciclo di bilancio e ciclo della performance.

 Proposte Nuova Etica Pubblica

Piccolo dibattito sulle tesi Bocconi: intervento di dirigenti pubblici.

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Il nostro “resoconto” sui contenuti emersi nel convegno organizzato dall’Università Bocconi   su “LA PA che Vogliamo” (clicca qui) ha sollecitato un piccolo dibattito. Pubblichiamo di seguito i punti di vista di tre dirigenti pubblici – soggetti quindi ben “informati” sul tema – dal taglio non “schierato” come quello del nostro resoconto, ma utilmente “dialogante”. Chiunque volesse partecipare al dibattito su “ruolo, status e riforma della dirigenza pubblica in Italia” potrà inviare il suo punto di vista argomentato all’indirizzo  eticapa2014@gmail.com    

Sarà garantito l’anonimato oppure, ove autorizzati, sarà citato l’autore.

 Personalmente ho avuto modo di partecipare in un’ occasione.

Università Bocconi di Milano – La PA che vogliamo.

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L’Università Bocconi di Milano rinnova ormai da quattro anni il suo appuntamento con un convegno che denomina sempre allo stesso modo: La PA che vogliamo. Avvertendo il lettore che noi di Nuova Etica Pubblica la pubblica amministrazione non la vogliamo così come la immagina la Bocconi, offriamo un riepilogo ragionato e le nostre chiose sui contenuti dell’ultimo convegno tenutosi lo scorso 22 febbraio 2012.

 Convegno all’Università BOCCONI 22 FEBBRAIO 2016

Il D.P.R. di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione delle performance.

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Il decreto del Presidente della Repubblica – previsto dall’articolo 19 dl decreto legge 24 giugno 2014, n 90, convertito in Legge 114/2014 – vedi qui – sul riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione delle performance é in questi giorni all’esame del Parlamento per l’espressione del parere prima della sua emanazione. Ne pubblichiamo il testo, nonché la documentazione di riferimento.

Atto del Governo n 268 del 2016- vedi.

 Riordino delle funzioni in materia di valutazione delle performance

Il processo di produzione delle Leggi in Italia – Relazione al convegno del 24 febbraio 2016

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Pubblichiamo in anteprima la relazione del  Presidente di “Nuova Etica Pubblica”, dr. Antonio Zucaro, al convegno del 24 febbraio 2016 sull’eccesso di leggi e sulla distorsione della funzione normativa in Italia. Il convegno era organizzato dalla nostra associazione in sinergia con il “Centro per la Riforma dello Stato” (www.centroriformastato.it). Ascolta qui la videoregistrazione: clicca qui

 Antonio Zucaro – Processo di produzione leggi in Italia.

Angelo Giubileo: sulla natura delle cose.

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Pur non avendo il programma il nostro sito di avventurarsi in materie filosofiche, pubblichiamo volentieri il link al sito  Pensalibero.it ove è stata pubblicata una recensione del recente testo di Angelo Giubileo, membro della nostra Associazione,”Sulla natura delle cose” che spazia da Parmenide al Caos. Vaste programme!!

A parte qui una postilla dell’autore per la comprensione della materia trattata nel testo.

 Postille a Sulla natura delle cose


Il Sistema amministrativo italiano – Cassese 1982.

IL SISTEMA AMMINISTRATIVO ITALIANO 1982 CASSESE

Riteniamo di fornire ai più giovani un elemento di conoscenza fondamentale pubblicando un testo “antico” del 1982 – Il Sistema amministrativo italiano – che costituiva materia di studio per i partecipanti dell’epoca ai corsi della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione. Continua a leggere

Trasparency: la classifica internazionale 2015 sulla corruzione percepita.

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Puntuale come una purga per le persone oneste arriva la classifica del 2015 sulla corruzione percepita (vedi qui la “cerimonia” di presentazione del rapporto – clicca qui dal Corriere.it per vedere anche la classifica interattiva). L’Italia si colloca al 61imo posto nel mondo e al penultimo in Europa, dopo Grecia e Romania.

VEDI QUI LA CLASSIFICA

Poteri dei Prefetti come Responsabili della conferenza provinciale permanente – la legislazione essenziale.

Prefettura

Alleghiamo la legislazione essenziale riguardante i poteri del Prefetto quale responsabile della Conferenza provinciale permanente.

 Articolo 11 della legge 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 10 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 -Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

D.P.R. n. 180/2006: Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali di Governo.

Riforma costituzionale: il testo definitivo.

bilancio Stato

L’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato ieri il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613-B senza emendamenti rispetto a quello già deliberato dal Senato in prima lettura, lo scorso 13 ottobre 2015. Ciò significa che, salva la seconda lettura nei due rami del Parlamento – che avverrà entro il prossimo mese di aprile 2016 – il testo della riforma che presentiamo qui sotto può considerarsi definitivo. Come noto, l’articolo 138 ella Carta costituzionale prevede al secondo e terzo comma che, ove in seconda lettura non sia raggiunto il quorum di due terzi dei voti favorevoli, la legge possa essere sottoposta a referendum popolare confermativo.

 13 ott 2015 – Testo definitivo della Riforma costituzionale

Legge di stabilità 2016.

Senato logo

Pubblicato in Gazzetta ufficiale,  il testo della Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015.

 Legge 208 2015 stabilità 2016

Allegati Legge 208 2015 stabilità 2016

Tabella E Legge 208 2015 stabilità 2016 copia

Regioni in Francia – multilevel governance.

Regioni della Francia copia 3

Le elezioni regionali in Francia di ieri hanno attirato l’attenzione sugli aspetti squisitamente politici della contesa fra partiti. In ombra, invece, gli aspetti istituzionali-amministrativi di questa vicenda: infatti, queste elezioni sanciscono un evento auspicabile anche da noi in Italia: la diminuzione del numero delle regioni francesi – con decorrenza 1° gennaio 2016 – da 27 a 13 (vedi cartina qui sopra). Le regioni francesi sono poco assimilabili al nostro assetto costituzionale perché  l’articolo 72 della Costituzione francese – vedi – dispone che le stesse possono essere modificate quanto a circoscrizioni e a funzioni con legge dello Stato. E’ sempre la legge (art 34 Cost.) che determina i principi fondamentali dell’autonomia degli Enti locali, delle loro competenze e risorse. Indubbiamente un sistema costituzionale in cui è prevalente lo Stato-organizzazione. Tuttavia, a dispetto dell’apparente centralismo e dirigismo, la rete dei rapporti fra Stato e Regioni, Stato Enti locali ed Enti locali fra loro è organizzata in forma concordata e tendenzialmente paritaria: infatti lo strumento di pianificazione adottato per l’attuazione delle politiche pubbliche e dei piani strategici nazionali é quello dei “contrat de plan” fra Stato e Regioni, previsto dalla loi n 82-653 del 29 luglio 1982 (vedi qui testo in italiano)sono questi dei veri e propri accordi fra Stato e singole Regioni, regolati nelle procedure da tale legge, finalizzati a dare corso alle politiche pubbliche nazionali, anche attraverso una diversa ripartizione delle reciproche competenze dello Stato centrale e degli enti territoriali, in deroga alle regole generali. Un ottimo strumento di applicazione del principio di sussidiarietà.

Riproduciamo per eventuali approfondimenti un rapporto di qualche anno fa – La public governance in Francia della collana “i quaderni del Formez“-  ove sono illustrati con dovizia di particolari i contrat de plan (pag. 27), il principio di sussidiarietà e della devolution (pag. 43) , la governance interistituzionale Stato – Enti locali (pag. 25), fra Enti locali (pag 34) con l’Unione europea (pag. 39). Ci pare che la Francia, munita di una sano spirito pragmatico nel darsi le proprie regole normative, abbia realizzato un efficiente sistema di multilevel governance, nel quale tutte le istanze trovano voce; si badi bene, i Comuni francesi sono circa 37.000, il quadruplo dei comuni italiani, eppure un modello di governance esiste e funziona. Nulla a che vedere con le inutili declamazioni, i contenziosi continui, le gelosie e gli antagonismi che caratterizzano in Italia il rapporto fra Stato, Regioni ed Enti locali. Ai cittadini e alle imprese non interessa nulla su “chi” si debba fregiare della coccarda di gestore dei servizi pubblici: essi vogliono semplicemente che funzionino!

 Governance pubblica in Francia

 

La proposta Boeri sulle pensioni e la sostenibilità del sistema.

…Non siamo solamente noi a dirlo – circostanza in sé poco influente (vedi qui)  – quanto esperti del calibro di Mauro Marè, Giampaolo Galli e Alessandra del Boca, la cui opinione viene ospitata sui giornaloni che contano, Sole 24 ore (vedi qui MARE’) e Corriere della Sera (vedi qui DEL BOCA): la “proposta Boeri” sul taglio delle alte pensioni in godimento, non solo è incostituzionale e antigiuridica (il che in uno Stato serio dovrebbe essere sufficiente per un immediato cartellino rosso), ma non risolve il problema della sostenibilità delle pensioni di chi oggi ha trenta o quarant’anni. Lo stesso Tito Boeri ha tenuto ieri ha lanciare l’allarme – atto in sé giusto e moralmente da apprezzare – affermando che, con l’attuale sistema, i giovani andranno in pensione a 75 anni con importi miseri – vedi qui.

E allora?  Noi riprendiamo il filo di ragionamento di Boeri con una battuta (che non è poi tanto tale) e con un successivo ragionamento sulla questione della sostenibilità del sistema pensionistico . La “battuta” é la seguente: e se la vera copertura delle pensioni dei nostri figli risiedesse nel ritorno al principio della pensione retributiva? Lasciando la questione a migliori approfondimenti statistico-attuariali ed economico-politici, affermiamo tuttavia che il sistema contributivo garantisce nel tempo solo le fasce alte di retribuzione che saranno – al momento della cessazione dal servizio – le uniche ad aver garantito un trattamento di pensione adeguato. Sul punto, ricordiamo ai moralisti “à la carte” schieratisi contro le “pensioni d’oro” un fatto storico: la legge finanziaria del 2001 (Legge 388/2000, articolo 69, comma 6) bloccò in fretta e furia la facoltà di opzione fra sistema contributivo e sistema retributivo perché  proprio gli alti dirigenti statali  stavano esercitando in massa l’opzione al sistema contributivo, all’epoca prevista per tutti dall’articolo 1, comma 23 (vedi) della Legge Dini n. 335/1995 (per chi voglia approfondire suggeriamo la lettura le circolari INPS e INPDAP dell’epoca). Cosa vuol dire questo? Una cosa semplice: che il sistema retributivo, lungi dalle ciarlatanerie propugnate da molti “esperti”, favorisce (favoriva) solo i milioni di lavoratori con bassi redditi e periodi contribuzione intermittenti. Questo sia detto per  la chiarezza concettuale.

Che poi il sistema retributivo  così come congegnato dalle classi dirigenti della seconda repubblica  fosse qualcosa di assolutamente insostenibile – soprattutto a motivo del fatto che consentiva fino a solo 10 anni fa di andare in pensione a 57 anni – è un fatto ugualmente incontrovertibile. Ma, allora, il nodo ancora da sciogliere non era e non è tanto la scelta fra sistema di liquidazione con il metodo di calcolo retributivo oppure contributivo, quanto quello della sostenibilità dell’intero sistema, cioè: “chi paga le pensioni?”. Anche su questo problema hanno la meglio le tesi dei confusi di testa e di spirito: credere e pensare che il nostro sistema di Stato sociale  possa sostenere l’onere delle pensioni con i soli contributi – in presenza di una ormai altissima aspettativa di vita – é da stolti: é inevitabile pensare a un sistema pensionistico nel quale – come in moltissimi paesi quali ad esempio Svizzera e Olanda – sia introdotto uno zoccolo di finanziamento a carico della fiscalità generale. Non c’è alternativa a questa prospettiva ove non si voglia distruggere per i nostri figli il welfare state come lo abbiamo conosciuto e goduto finora.

In questo senso si tratta di uscire dal papocchio gestito da 30 anni in INPS (il riferimento specifico è all’articolo 37 della Legge n 88 del 1989 – vedi qui) che, confondendo fra “assistenza” e “previdenza”, garantisce apporti finanziari non trasparenti e non controllati ad alcune gestioni speciali e/o a “pezzi” di trattamenti pensionistici minimi. Si tratta di uscire da questo equivoco e regolare secondo idonee compatibilità finanziarie generali il pezzo di fiscalità generale da destinare alle pensioni.In questo senso ripubblichiamo uno studio dello scorso anno 2013 del MEFOP (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione, partecipata a maggioranza assoluta dal MEF presieduta proprio dal sunnominato Mauro Marè) che ipotizza un criterio misto  di sostenibilità finanziaria della previdenza basato su tre pilastri: uno di base alimentato dal sistema tributario, un secondo contributivo obbligatorio e un terzo dei fondi pensione, volontario (pag. 23 e segg. de “I pilastri delle pensioni” vedi qui sotto).

Giuseppe Beato

 MARE’ previambiente-23-09-13