Concorsi pubblici: il rischio possibile di elusione della Costituzione

Ascoltare e leggere appelli come quelli che pubblichiamo qui sotto provoca malinconia e umiliazione alla generazione dei “baby boomers” – come chi scrive – che entrò 40 anni fa in Amministrazione pubblica a seguito di concorsi pubblici aperti a tutti e gestiti continuativamente come forma ordinaria di assunzione in ruolo nelle amministrazioni pubbliche. All’epoca si acquistava dal giornalaio la mitica “Gazzetta dei Concorsi” che dava conto di come effettuare domanda (CARTACEA, ohibò!!!) alle varie amministrazioni pubbliche che bandivano concorsi d’assunzione. Ogni anno c’erano decine di possibilità; per cui, chi aspirava a entrare nella PA poteva dedicare un periodo della propria vita a preparare i vecchi vituperati concorsi, strutturati su due prove scritte e una orale. Dal bando all’assunzione passavano mediamente 8-9 mesi.

Cosa ci portano i tempi attuali, dominati dalle decine di supponenti e vuoti maitre a penser che dedicano la loro improbabile scienza alla critica serrata delle vecchie forme di concorso? Ci portano il nulla di una proposta alternativa accettabile e al passo dei tempi e, soprattutto, aprono le porte dell’inferno a una legislazione non sai se più sciatta, furba, cialtrona o, peggio, mirata a difendere –  con artifizi giuridici non comprensibili ai più e utilmente trasmissibili allo sguardo distratto dei parlamentari che devono approvare – non gli interessi generali del Paese, ma ben individuati interessi corporativi.

E’ il caso del reclutamento deigli “specialisti” da assumere a supporto dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La necessità di operare con cadenza veloce viene utilizzata dagli uffici del ministro della Pubblica Amministrazione per portare in Consiglio dei Ministri nuove “regole d’ingaggio” molto “malamente”.

PICCOLO RIEPILOGO PER CHI NON HA TEMPO D’IMPAZZIRE PER CAPIRE LA LEGISLAZIONE SCIATTA E OSCURA.

DI COSA STIAMO PARLANDO?

Non di regole assunzionali riferite alle centinaia di migliaia di impiegati pubblici che, data l’età media nelle pp.aa. italiane, dovranno essere rimpiazzati dalle giovani generazioni. Le nuove “regole” del gioco si riferiscono SOLO (PER ORA) ALLE ASSUNZIONI A SUPPORTO DEL PNRR:

  • 2.800 unita’ per il triennio 2021-2023. (articolo 1 , comma 179, legge n. 17872020) (contratto di lavoro a tempo determinato  di  durata   corrispondente   ai   programmi   operativi complementari e comunque non superiore a  trentasei  mesi);
  • Ulteriori unità che si rendesse necessario reclutare, previo verifica del MEF (art. 1 DL 80/2021);
  • 16.500 unità di personale laureato in giurisprudenza (UFFICI per il processo) (art. 11 DL 80/2021) (contratto di lavoro a tempo determinato durata massima tre anni);
  • 5.410 unità di personale specializzato, da reclutare con contratto di lavoro a tempo determinato e adibire al supporto delle procedure processuali della Giustizia Ordinaria e Amministrativa (esperti legali, informatici, contabili, statistici e di organizzazione) (Art. 13 DL 80/2021) (concorso per titoli e prova scritta);
  • 500 unità lavorative non dirigenziali da utilizzare, sia all’interno del MEF sia dalle amministrazioni centrali per qualsivoglia necessità legata a problematiche economiche, giuridiche, ingegneristico-gestionali legate all’attuazione del PNRR (artt. 7 e 8 DL 80/2021);
  • 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alle Regioni ed Enti locali per la gestione di procedure complesse (art 9 DL. 80 /2021) (valutazione autonoma degli enti reclutatori);
  • 338 esperti di sviluppo e gestione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale, nella struttura della Presidenza del Consiglio, (articolo 10 del DL 80/2021) ( mediante esame dei titoli e colloquio).

QUALE SCENARIO PER UN GIOVANE ASPIRANTE AD ESSERE ASSUNTO?

  1. Modalità di concorso pubblico e/o d’immissione DIVERSE da quelle utilizzate nel passato (mediamente, all’epoca, due prove scritte e una prova orale) sostanzialmente dismesse in un trentennio di blocco del turn-over ;
  2. utilizzo di forme di rapporto di lavoro DIFFORMI dai principi giuridici sanciti da direttive europee (vedi qui la direttiva 1999/70/1999) che sanciscono l’assoluta prevalenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la residualità di altre forme (tempo determinato e incarichi di lavoro autonomo);
  3. Assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato o contratto di collaborazione temporanea;
  4. nessuna GARANZIA – per chi si sarà dimostrato lavoratore pubblico di valore – di rimanere in amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvo prospettive pelose tipo quella presente all’articolo 1, comma 3, del DL 80/2021),
  5. modalità di reclutamento ANOMALE, giustificate con la stringente necessità e urgenza dei tempi del PNRR: sostanzialmente sono selezioni operate dal Formez (sotto l’alta vigilanza del ministero della Pubblica Amministrazione) sulla base dell’esame dei titoli indicati dagli aspiranti “specialisti” e di prove scritte “a risposta multipla”. Non ci sono orali.

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, OVVERO IL DIAVOLO OPERA NEI PARTICOLARI

Qual’è l’inghippo mostruoso che i giovani aspiranti esterni temono fortemente, CON PIENA RAGIONE? Che la scrittura dei criteri di valutazione dei titoli – requisito fondamentale per essere selezionati – sia congegnata in modo tale da favorire il mero esercizio di funzioni amministrative all’interno delle amministrazioni e penalizzi i titoli di studio che altri, rinunciando al lavoro e dedicandosi agli studi senza retribuzione, hanno faticosamente accumulato in anni d’impegno. Prova ne sia che solo a fatica si è riusciti in sede dI conversione del decreto legge n. 44 di quest’anno a inserire il punto c-bis) del comma 1 dell’articolo 10 che limita a un terzo i “titoli e l’eventuale esperienza professionale” validi “per l’ammissione a successive fasi concorsualli” (si vedano qui le vicende del cosiddetto “emendamento Bressa“).

COSA C’E’ DIETRO LE CONTORSIONI CHE I BUROCRATI MINISTERIALI RIVERSANO NEI DISEGNI DI LEGGE?

C’è la questione serissima della coesistenza di due interessi diffusi in contrasto fra loro: l’interesse degli impiegati in servizio che aspirano agli avanzamenti di carriera e al riconoscimento del lavoro proficuamente svolto negli anni; questo interesse si traduce nell’aspirazione legittima ad occupare i posti di lavoro collocati all’apice della piramide delle funzioni, cioè proprio in quelle collocazioni lavorative sulle quali il PNRR punta per conferire efficenza e qualità alla sua attuazione. Ciò li pone in concorrenza diretta con chi aspira a conquistare dall’esterno quei posti/funzione, in virtù di titoli di studio, alta formazione , diverse esperienze lavorative conseguiti nel tempo. Un ceto politico/burocratico illuminato ha l’obbligo di comporre tali interessi dentro il contesto degli interessi generali del Paese a possedere un’amministrazione pubblica affidata alle competenze individuali migliori: questo risultato non può che essere perseguito operando la massima apertura verso le migliori intelligenze disponibili nel Paese, che siano interne o esterne alla cornice dei pubblici dipendenti in servizio. Questa garanzia non può essere data altrimenti che attraverso concorsi pubblici aperti a tutti e in cui tutti abbiano eguali chance di successo: trovare i giusti e opportuni rotismi è il compito per il quale vengono pagati gli alti burocrati della Repubblica.

Così non sembra, viste le regole piene di “buchi” interpretativi che vengono sfornate a colpi di decreti legge.

Diamo contezza delle decine di storture cui possono essere oggetto le nuove “regole del gioco” pubblicando le osservazioni del Comitato NO riforma concorsi PA. Presumibilmente sono giovani che non sentono garantito il loro futuro e sono costretti – come noi non fummo – a dividere il loro tempo fra lo studio e la defatigante attività di tutela di diritti che l’Ordinamento dovrebbe loro garantire de plano.

UNA PREOCCUPAZIONE SU TUTTE

…che l’anomalia delle assunzioni in corso diventi  normalità con cui nell’Ordinamento del lavoro pubblico verrano effettuati nei prossimi anni i reclutamenti. Questo timore è avvallato dal fatto che, al di là delle chiacchiere da convegno, non è assolutamente alle viste una nuova modalità ordinaria di effettuazione dei concorsi pubblici – articolo 97 delle Carta Costituzionale – che sia democratica ed efficiente.

Che ruolo svolgono le grandi centrali sindacali in questo passaggio storico? Sono legittime interpreti degli interessi dei loro rappresentati in servizio oppure, come auspicava Massimo D’Antona, sanno farsi carico anche degli interessi generali del Paese? Il tempo dirà. Ma sappiano che, se decideranno per la difesa di interessi corporativi, troveranno come sempre schierati a loro difesa e al posto giusto i tanti politici e alti burocrati pronti a vendere il loro onore per trenta danari.

Giuseppe Beato

 comunicato del Comitato del NO

 criticità DL RECLUTAMENTO comitato

 

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