Riproduciamo qui sotto la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1937 del 28 marzo 2018, con la quale e’ stata considerata legittima la decisione del Ministero dei beni culturali di non avvalersi di una convenzione CONSIP. Come precisamente chiosato da Luigi Oliveri – vedi qui – “La sentenza mette a nudo quanto una visione acritica e radicale della funzione delle centrali di committenza (visione trasfusa, purtroppo, nel codice dei contratti) nega: la funzione delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori, come la Consip, non deve essere quella di creare dei colli di bottiglia, nei quali convogliare forzatamente l’attività delle pubbliche amministrazioni, bensì solo ed esclusivamente un supporto. Di due tipi: o un supporto di tipo gestionale, qualora un’amministrazione decida di affidare alla centrale tutto o parte del processo di acquisto (dalla progettazione alla gestione, oppure solo la gara, per esempio); oppure, un supporto economico: i prezzi dei contratti o delle convenzioni aggiudicati dalle centrali di committenza dovrebbero essere lo standard, il riferimento al quale appoggiarsi per attivare gare d’appalto autonome che li utilizzino come base di gara…Né, comunque, di per sé la centralizzazione porta necessariamente a benefici sulla lotta alla corruzione, sulla spesa e sull’organizzazione. La centralizzazione degli appalti e l’esaltazione della Consip come punto unico per gli acquisti di beni e servizi sono stati propagandati, sin dai tempi del Cottarelli commissario della spending review come la panacea. Si è visto, però, che la Consip, concentrando appalti di immenso valore, è tutt’altro che un fortino inespugnabile da corruttori e corrotti.”
Consiglio di Stato – Sentenza 28 marzo 2018 n. 1937