ddl 1577 al Senato – Gli emendamenti del relatore di maggioranza Giorgio Pagliari

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VEDI QUI IL NUOVO TESTO DEL DDL RICOSTRUITO A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI A TUTTO IL 18 MARZO 2015

Il ddl n.1577/2014 (vedi qui) sulla “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” – presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri RENZI di concerto con il Ministro per la Semplificazione MADIA e con il Ministro dell’economia PADOAN  – è tuttora all’esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato. Il relatore del ddl è il Sen. Giorgio Pagliari, al quale si debbono le più significative proposte di emendamento. Dal mese di luglio ultimo scorso il testo del ddl ha subìto molti rimaneggiamenti e modifiche dei quali dà conto l’ultimo resoconto parlamentare oggi disponibile ( 8 gennaio 2015 – clicca qui). Peraltro, la Commissione si è successivamente riunita sul tema nei giorni 15 e 21 gennaio: precisamente il 15 gennaio il Senatore Pagliaro ha presentato il seguente emendamento sul quale si è – provvidenzialmente – prodotta una polemica su molti quotidiani (vedi Il Fatto quotidiano 21.1.2015  e Corsera del 5.2.2105). L’emendamento è il 10.509 al comma 1, lettera i)  (riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti) e recita così: “sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l’attività gestionale»”.  Non vi è operatore pubblico o dirigente che non sappia che, ferma restando la esclusività della competenza dei dirigenti sui singoli atti gestionali, rimangono comunque impregiudicate, a carico dei vertici politico-amministrativi di tutte le Amministrazioni pubbliche, le competenze per l’emanazione di provvedimenti gestionali di massima (regolamenti, linee di indirizzo, linee guida, piani regolatori e quant’altro) i cui contenuti, lungi dall’essere “neutrali” , sono definiti proprio per orientare l’attività gestionale-attuativa di competenza dei dirigenti. Ciò stante, il testo dell’emendamento si presta all’evidente interpretazione secondo la quale i vertici politico-gestionali (Ministri, Presidenti di Ente, Sindaci, Consiglieri, etc) vengono con questa disposizione sottratti a qualunque responsabilità amministrativo-contabile.

Sarebbe un tragico “baco” nella già traballante legislazione attuale sull’impiego pubblico e scaricherebbe sulla dirigenza qualunque effetto perverso delle decisioni illegittime adottate dai vertici politici.

Il Governo ha respinto questa interpretazione, sostenendo che questa formula va intesa in modo diverso: saranno sì riscritte le norme che riguardano la responsabilità erariale, ma solo quella dei dirigenti, senza toccare quella dei politici. Nessuno «scudo» per i sindaci, insomma.

Visto, tuttavia, che il testo dell’emendamento si presta a una ben diversa interpretazione, ne attendiamo la modifica.

Sul punto registriamo anche le dichiarazioni del Ministro Madia rilasciate in un’intervista la Sole 24 ore del 25 gennaio scorso (vedi qui) e l’altra intervista, sempre sulle linee della riforma rilasciata alla nostra rivista Nuova Etica Pubblica (vedi qui).

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