Riproduciamo qui un saggio – tratto dal volume “Antonio De Bellis – il Ragioniere dello Stato di ferro” (edizioni ARACNE) – a cura della dr.ssa Donata Grottola, dirigente in servizio alla Corte dei Conti, sugli assetti generali della dirigenza così come sono venuti a delinearsi nel corso degli anni (prima parte dello scritto). Il pregio più grande della ricognizione svolta nel saggio è quello di inquadrare il concetto di responsabilità amministrativa dirigenziale in un doppio contesto: di realtà effettiva e di giurisprudenza consolidata. Emerge con chiarezza dall’analisi normativa testuale – in primis il Testo unico degli Enti locali (Legge 267/2000) – che il principio teorico dichiarato dal d.lgs. 165/01 di separazione fra ambiti di indirizzo politico e amministrativo e ambito tecnico-gestionale risulta frequentemente derogato nella previsione precisa degli atti squisitamente gestionali di competenza dei vari Organi delle autonomie locali (si vedano le pagine 696 e 697); osserva, inoltre, Grottola che “spesso il fatto dannoso non è causato da un unico soggetto , in quanto alla formazione dell’atto o del comportamento concorrono vari soggetti in posizione simile (es. organi collegiali) o diversificata (parteciapant al procedimento)….quasi sempre prima di arrivare all’atto finale intervengono a vario titolo (talora senza titolo) soggetti diversi, per cui l’atto amministrativo che ne risulta è la summa e la sintesi di varie volontà ….in tali casi il procedimento di responsabilità si rivolge a tutti coloro che hanno partecipato al procedimento a diverso titolo” . Cioè a dire , il dato di realtà e il conseguente procedimento giudiziale manifestano con evidenza la possibilità – riscontrabile in mille casi di cronaca- che si verifichi una situazione corresponsabilità fra vertici politici e dirigenza di un determinato ente pubblico in episodi di cattiva amministrazione.
L’approfondita disanima operata sul punto dà al lettore piena consapevolezza dell’odiosità della previsione legislativa contenuta nello schema di decreto del 2016 di riforma della dirigenza pubblica (abortito in seguito alla sentenza n. 251 della corte costituzionale – vedi qui) che dava attuazione all’altrettanto odiosa disposizione di delega contenuta alla lettera t) dell’articolo 17 delle n. 124 del 2015 :”l’esclusiva imputabilità agli stessi (dirigenti) della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale“. L’inserimento di questo principio di “esclusività” della responsabilità in capo alla sola dirigenza, con un “tana libera tutti” per le responsabilità dei vertici degli enti pubblici va considerata come un atto di quella “guerra contro la dirigenza pubblica” inefficiente, pigra, oziosa e indolente che da decenni alcune lobbies politiche ben determinate conducono a colpi di “prescrizioni truffa” infilate qui e là nelle leggi di stabilità, di finanza pubblica o “milleproroghe”.
Donata Grottola: ambiti di responsabilità amministrativo contabile