Nel cursus honorum di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato scomparso nei giorni scorsi (si veda qui la circostanziata scheda biografica), ci piace ricordare che egli fu tra i pochi uomini del ceto dirigente politico italiano a detenere non solo una solida preparazione giuridica, ma anche una conoscenza approfondita dei meccanismi concreti di funzionamento della pubblica amministrazione. Questa “confidenza” con la materia trova riscontri “per tabulas” in due atti relativi alla dirigenza pubblica frutto della sua riflessione…di segno opposto, vorremmo dire.
Un primo atto fu il testo dell’articolo 3 della Legge n. 145/2002, da lui predisposta quale ministro della Funzione Pubblica, sul regime della dirigenza pubblica; in quell’occasione il principio della stabilità previsto in Costituzione fu ulteriormente “alleggerito” attraverso l’eliminazione della durata MINIMA di un incarico dirigenziale (poi ripristinata tre anni dopo): chi voglia approfondire schematicamente i “ritocchi” della Legge Frattini sulla dirigenza clicchi qui.
In direzione opposta alla tendenza manifestata 14 anni prima, Franco Frattini, da Presidente della Sezione speciale normativa per i pareri del Consiglio di Stato, espose in forma educata ma fermissima una critica strutturale al disegno di decreto legislativo predisposto dal ministro Madia sugli incarichi alla dirigenza pubblica. Quel disegno di legge – forse anche in virtù degli argomenti portati dal parere del Consiglio di Stato n. 2113 del 14 ottobre 2016 (se ne veda qui il testo integrale) – fu successivamente bocciato dalla Corte Costituzionale con altri fondati argomenti, ma con concorrente effetto benefico (si veda qui il nostro articolo dell’epoca “Non fu un cavillo”). Senza ricorrere ad altri argomenti (pur diffusamente esposti – vedi qui), quella disposizione perversa, ancora oggi incredibilmente “rimpianta” da varie parti, consentiva la rimozione del dirigente pubblico dall’incarico SENZA un percorso di valutazione degno di tal nome e la successiva “messa in disponibilità” di due anni, anticamera del licenziamento. Un obbrobrio indecoroso che avrebbe posto la pubblica amministrazione italiana al livello degli stati sudamericani. Dobbiamo al compianto Franco Frattini il riconoscimento per avere egli puntigliosamente e diffusamente esposto i motivi costituzionali e giuridici che contribuirono a bloccare per tempo quell’operazione.
Chi voglia cogliere dalle sue parole il succo dei concetti su espressi potrà ascoltare due preziose video registrazioni:
- Intervista 2019 a Carlo Mochi Sismondi (che bofonchiava) a proposito della necessità di una dirigenza autonoma dalla politica (clicca qui);
- intervista 2017 ai prof. Guido Melis e Alessandro Natalini sulla sua esperienza professionale e osservazioni sull’inesistenza di un valido sistema di valutazione della dirigenza (quest’ultima può essere ascoltata solo con browser Google-chrome, limitazione quest’ultima che non fa onore a chi l’ha posta) (clicca qui).
Giuseppe Beato