La giurisprudenza della Corte dei Conti ci evidenzia i contenuti del dibattito in corso su un tema decisivo di civiltà giuridica e di legalità generale: la responsabilità degli amministratori delle Società partecipate per i danni procurati al finanziatore pubblico nella propria attività. La Corte, con buona pace dei suoi detrattori, è un presidio sicuro di garanzia per la tenuta delle finanze pubbliche, anche nel contesto del patto di stabilità dell’Unione europea: l’intervento giurisdizionale pubblico è indispensabile per contrastare il pericolo che si producano sacche sempre più vaste di deroga alle norme di garanzia di buona amministrazione del danaro pubblico.
Sul tema è in pieno svolgimento un’approfondita interlocuzione con la Corte di Cassazione, nella sua qualità di giudice della giurisdizione, la quale invece ha più volte affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti “in ordine all’azione di risarcimento danni subiti da una società a partecipazione pubblica…non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo a l’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, quand’anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro Ente pubblico” (si veda per tutte La Sentenza Cass n 7374 del 2013 civile a Sezioni unite difetto giurisdizione Corte dei Conti). In risposta a tale linea interpretativa, La prima sez giurisdizionale centrale della Corte dei Conti – con la sua Sentenza n. 178 del feb 2015 (vedi qui) – sviluppa condivisibili argomentazioni a contrario, tutte incentrate sulla titolarità sostanziale delle risorse finanziarie detenute dalle società partecipate, sugli obblighi nazionali scaturenti dall’articolo 126 del TFUE di Lisbona e, infine, richiamando le stesse linee interpretative adottate dalla Cassazione in ordine agli enti pubblici economici (Sez unite n 19663 del 2003 -vedi), alle società in house (Civile sez. unite n 26283 del 2013 – vedi), all’ANAS (Civile sez unite n 71 del 2014 – vedi): in tutte queste pronunce la Corte di Cassazione ha deciso per la giurisdizione in capo alla Corte dei Conti. Difficile sostenere che per le Società a prevalente partecipazione pubblica possa valere una regola diversa.