Pubblichiamo il link all’articolo di Luigi Olivieri – clicca qui – sull’utilizzo spregiudicato delle nomine dei dirigenti a tempo determinato in alcune realtà locali. L’articolo trae spunto dall’emanazione di una sentenza della Corte dei Conti (n. 38 del 1° marzo 2017, vedi qui sotto) con la quale un sindaco della Toscana é stato condannato a rimborsare spese di trasferta per sé e per la sua giunta non consentite dall’Ordinamento. L’illegittimità e l’impossibilità di procedere al rimborso gli era stata precedentemente segnalata e illustrata con dovizia di particolari da un dirigente di carriera: il suo segretario comunale.
Il guaio é che molti politici locali interpretano il concetto di autonomia locale – riconosciuto dalla Costituzione – in maniera simile agli imperatori romani: essi si ritengono legibus soluti e sottoposti solo al “giudizio degli elettori”….. che è quella cosa – tutto sommato innocua dal punto di vista delle concrete responsabilità amministrative – che appare ogni 5 anni al momento delle elezioni…..troppo bello e troppo facile.
Un decreto-legge emanato dal governo Renzi (articolo 11 del D.L. n. 90/2014 –vedi) ha portato alla quota del 30% la consistenza dei dirigenti a tempo determinato dei Comuni rispetto alla dotazione organica dirigenziale. La Corte Costituzionale non dice niente?
Sentenza n 38 2017 Corte dei Conti