Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” è l’organismo paritetico istituito all’interno delle pubbliche amministrazioni, a termini delll’articolo 57 del d.lgs. 165/2001.
Le modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai ministri della Pubblica Amministrazione e delle Pari Opportunità (vedine qui il testo integrale), aggiornata con la direttiva n. 2 del 16 luglio 2019 (vedi qui). Fra le funzioni attribuite per legge ai CUG sono comprese quelle “consultive“, che le direttive in questione hanno specificamente declinato nella prevista formulazione di pareri sulle seguenti materie:
- progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale,
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
Per l’evidente importanza delle materie sulle quali è prevista la formulazione del parere da parte del CUG sussiste la problematica della sua obbligatorietà, in molti casi non rispettata dalle amministrazioni. Su un tema di tale importanza scrive il dr. Franco Monopoli, dirigente INPS.
MONOPOLI – Il Parere del Comitato Unico di Garanzia