Il welfare integrativo aziendale dei lavoratori pubblici e i contratti collettivi di lavoro

Appare in qualche modo parziale l’informativa contenuta nell’articolo pubblicato da “Il Sole 24 ore” del giorno 4 marzo ultimo scorso (vedine qui il testo) a firma del presidente dell’ARAN, dr. Antonio Naddeo. Si parla – con riferimento all’ultimo CCNL degli enti locali per il triennio 2019-2021 (art. 82) – di una strada aperta da pronunce di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che escludono dal limite di finanziamento dei trattamenti accessori previsti per i contratti collettivi aziendali gli importi delle agevolazioni erogate dagli Enti locali  a titolo di finanziamento del welfare integrativo aziendale (vedi qui, qui e qui alcune pronunce sul punto). In altri termini “..le misure di welfare integrativo ivi previste……..non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL“, come espliciamente previsto dalla deliberazione n. 61/2023 della sezione di controllo della Liguria. Ciò significa che le prestazioni di welfare previste dall’art. 82 del CCNL in questione – erogazioni a sostegno dei redditi familiari, borse di studio, contributi a favore di attività culturali, prestiti per dipendenti in difficoltà economiche, polizze sanitarie integrative del SSN, mutui edilizi – possono essere erogate  attingendo a fonti di finanziamento diverse da quelle relative ai trattamenti accessori.

In effetti l‘articolo 82 (“welfare integrativo”) del CCNL Enti locali del 16 novembre 2022 – pur innovativo rispetto a una precedente situazione di stallo per questo tipo di riconoscimenti di “natura contributivo-previdenziale” (si vedano le precedenti prese di posizione dello stesso ARAN – clicca qui) – si colloca in un percorso che ha origine, circa 45 anni fa, da un antico contratto riguardante i dipendenti degli enti pubblici non economici e che ora si sta estendendo gradualmente a tutto il pubblico impiego. Infatti, il riferimento al welfare integrativo aziendale e alle connesse modalità di finanziamento extra articolo 23 del d. lgs. n. 75/2017 trova i suoi antecedenti immediati nelle  consimili clausole – sottoscritte nei coevi CCNL 2019/2021 di comparto (CCNL 9 maggio 2022 e di area dirigenziale (CCNL 16 novembre 2023) delle Funzioni Centrali che lo stesso ARAN ha definitivamente sottoscritto con le compagini sindacali più rappresentative e che sono, come noto, già muniti del visto della Corte dei Conti, acquisito prima della firma definitiva.

Le clausole di comparto, che hanno fatto da battistrada a quanto previsto dai CCNL degli Enti locali,  e di area – con gli articoli, rispettivamente, 55 e 20, anch’essi denominati “welfare integrativo” (si veda qui il testo di tutte le clausole contrattuali citate) – contemplano modalità di finanziamento che traggono origine, attraverso un complicatissimo gioco di richiami, nientepopodimenochè da una clausola contrattuale del lontano anno 1979, esattamente l’art. 59 del d.P.R. n. 509 del 16 ottobre di quella’anno (vedi qui) che all’allegato 6 così dettava: “L’onere complessivo annuo a carico dell’ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potrà superare un importo pari all’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione“. Da quel momento, i dipendenti di INPS, INAIL, ex-INPDAP e ACI hanno potutto godere dei benefici di welfare integrativo aziendale, non esclusa la polizza sanitaria integrativa.

Risultano, molti anni dopo, provvidenziali le clausole presenti negli ultimi contratti collettivi nazionali di lavoro che estendono a tutto il personale delle Funzioni Centrali e degli Enti Locali modalità di finanziamento autonome, non legate a quelle riguardanti il “trattamento retributivo accessorio”.

La tematica del welfare integrativo ai dipendenti pubblici non si esaurisce, comunque, ai benefit sopra richiamati, ma promette di estendersi ad altri ambiti, come per i contratti collettivi per il personale delle imprese private. Ci si riferisce precisamente ai benefit fiscali per i quali leggi dello Stato (si veda l’articolo 1, commi 182-191, della legge 28 dicembre  2015, n. 208) e  contratti collettivi privati prevedono agevolazioni in termini di imposta sostitutiva dell’IRPEF e di esenzione di alcune voci della retribuzione accessoria prevista nei contratti aziendali. Questa prospettiva vastissima viene esaurientemente illustrata in un testo ARAN, curato dal dr. Piero Lauriola, che qui sotto riprendiamo. Da quel lavoro, ancora attualissimo quanto all’impostazione generale, si evince che, oltre al “welfare integrativo aziendale”, il legislatore e l’ARAN possono estendere i confini del “benessere aziendale” dei lavoratori pubblici agli aspetti, non solo fiscali, ma riguardanti anche la previdenza complementare nell’ambito contrattuale della pubblica amministrazione. Anche in questa direzione fa da battistrada l’ultimo CCNL dell’area dirigenziale delle Funzioni Centrali che, agli oggetti di interventi di welfare integrativo previsti dall’articolo 20 del CCNL sopra richiamato, aggiunge – prima clausola esistente in materia – la lettera f):  “altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente”.

Giuseppe Beato

 ARAN -_Welfare e previdenza complementare

 

 

Articoli Recenti Relativi