Pubblichiamo qui di seguito il testo della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 18 dicembre 2017, sul riconoscimento della maternità in presenza di un’avventura pratica di “surrogazione della maternità”. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato “non fondata” una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d’Appello di Milano.
E’ corretto – ci pare – premettere per chi non ha seguito queste vicende che, per “surrogazione di maternità“, la legge italiana intende le pratiche attraverso cui una coppia acquisisce un neonato non generato dalla madre naturale dentro quella coppia. La pratica in questione è stata altrimenti denominata “utero in affitto”, ma non è quest’ultima la locuzione giuridicamente corretta.
Ebbene, da qualche articolo di stampa consultato ( vedi fra gli altri l’Avvenire e Il Fatto quotidiano), non ci pare siano state centrate e raccontate bene ai lettori la portata specifica della Sentenza in questione e la sua “proiezione” sulla giurisprudenza costituzionale futura. Tutti in qualche modo sono “attratti” da argomentazioni di altro tipo, che non riguardano l’oggetto della sentenza, ma ritornano invece sulla discussione sulla “giustezza” o meno della pratica in questione. Non che non ci sia un preciso giudizio su questa questione, anzi! Ma l’estensore della sentenza in questione è un certo Giuliano Amato, il quale, riconfermando la sua fama di “dottor Sottile”, arriva a una conclusione bruciante e impegnativa per i giudizi futuri che dovrà adottare la Corte costituzionale, solo alla fine di un’argomentazione di grande raffinatezza.
Partiamo dalle premesse: a) la normativa italiana, in virtù dell’articolo 12, comma 6, della legge n. 40/2004 considera come reato la surrogazione della maternità – vedi ; b) molte coppie (sia eterosessuali che omosessuali) si recano in paesi dove è consentita questa pratica, acquisiscono il neonato e ritornano in Italia; a questo punto possono richiedere come tutti il riconoscimento di paternità e maternità ai sensi dell’articolo 254 del nostro codice civile – vedi ; è appunto quello che aveva fato una coppia eterologa con donna impossibilitata a procreare, che si era recata in India , era poi ritornata in Italia con un bambino ed ed aveva avviato le pratiche per il riconoscimento. Qui è scattato un altro articolo del codice civile, il 263 che prevede che il “riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità….da chiunque vi abbia interesse”. E’ appunto questo l’articolo impugnato dalla coppia “per il tramite” della Corte d’Appello di Milano, con l’argomento secondo il quale la legge in questione non tiene nella dovuta considerazione il bilanciamento di due principi “quello della veridicità” con l’altro dell”interesse del minore”.
La motivazione della sentenza della Corte costituzionale, innanzitutto, ha chiarito che non era in discussione e non costituiva oggetto della sentenza stessa il divieto di legge della pratica di “surrogazione della maternità”, bensì l’altra tematica concernente impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità.
Precisato l’oggetto del giudizio e trasferitolo nell’ambito corretto, la sentenza, anche nel diverso oggetto di giudizio, ha confermato l’esistenza di norme primarie che tutelano il bilanciamento del principio della veridicità con quello dell’interesse del minore (della serie “il calore e la protezione di una famiglia possono prevalere sul dato di realtà costituito dal “non essere la madre naturale”), citando una serie di dettati aventi validità di prescrizione positiva interna, provenienti dall’Unione europea. Esistono, infatti, prescrizioni normative cogenti, puntualmente citate, che esplicitamente sanciscono il principio del “bilanciamento”, con diretta vigenza nell’Ordinamento giuridico italiano, e demandano al giudice di merito l’attenta considerazione nei casi specifici di tale bilanciamento. Per tale motivo, non poteva che dichiararsi “non fondata” l’eccezione sollevata dalla Corte d’Appello di Milano secondo cui tale principio non è contemplato nell’articolo 263 sopra citato; infatti esso è contemplato in altre disposizioni normative vigenti.
Tutta qui la sentenza allora? Assolutamente no!….perchè il “dottor Sottile” infila in uno dei passaggi della motivazione una frasetta che non riguarda il thema decidendum, ma che pesa, accipicchia quanto pesa! La proposizione è la seguente: “se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, qual’è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l’ interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità” (vedasi pag. 21). Con questa secca proposizione (inserita in una parentesi!) la Corte costituzionale, giudice delle leggi italiane, sancisce un principio di diretta interpretazione della nostra Carta costituzionale secondo il quale “La maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna“. Qualunque sia il pensiero personale di chiunque sulla questione, sul piano squisitamente giuridico il fatto è che questa frase rende praticamente impossibile (anche per il Parlamento) “smontare” nel futuro il divieto della maternità surrogata.
Giuseppe Beato
Sentenza n. 272 del 2017 -maternita-surrogata