Nel ponderoso mondo della dottrina giuridica si discute ormai da decenni intorno agli incroci e innesti fra il diritto amministrativo – regno degli atti d’autorità pubblica – e il diritto privato che, diversamente, offre un panorama di riferimento di rapporti “alla pari” fra soggetti dotati di capacità giuridica. In questo contesto regolativo di ibridazioni, che vide soprattutto il magistero di Massimo Severo Giannini nel porre le premesse dottrinarie per le procedure e i contratti a evidenza pubblica, si collocò fra i tanti l’articolo 11 della legge n. 241/2011(vedi qui), che prevede addirittura la possibilità che un’amministrazione pubblica concluda accordi con un soggetto privato, finalizzati, nell’ottica dell’interesse pubblico, a modificare il contenuto discrezionale dell’atto amministrativo che la stessa amministrazione debba porre in essere.
L’autore dell’articolo “L’amministrazione per accordi“, dr. Tullio Pirone, dirigente INPS, nel numero di maggio 2024 della rivista “Il Previdente” (vedi qui) ricostruisce la storia e le dinamiche degli equilibri esistenti fra regolazioni pubbliche e principi della normativa civile. Si tratta di una lettura che affronta uno spettro variegato di possibilità di azione, anche se lo stesso autore non ha difficoltà ad ammettere che “lo strumento del governare per accordi è uno strumento virtuoso e non si capisce come mai esso non abbia preso piede come merita“. Forse perchè, se ridiscendiamo dall’empireo della dottrina giuridica alla storia di tutti i giorni, troviamo quasi sempre un’amministrazione pubblica perennemente in affanno che ha già difficoltà a porre in essere gli atti autoritativi che le competono. Figuriamoci quale “fantasia” può esserci nel consultarsi anche col cittadino per modificare la discrezionalità degli atti di sua compteneza! L’intento del legislatore rimane comunque apprezzabile, anche se da relegare per ora nel mondo dell’auspicabile.
Pirone -L’amministrazione per accordi