Il “whistleblowing“, termine inglese al quale si può a malapena far corrispondere l’italiano “soffiata” é una modalità importata dagli Stati Uniti e ufficialmente introdotta nel nostro ordinamento nell’anno 2017 (vedi qui la legge 20.11.197, n. 179, che aggiunse l’articolo 54bis al decreto legislativo 165 sull’ordinamento del lavoro pubblico, ora abrogato dal recentissimo d. lgs. 10.3.2023, numero 24) che abilita chiunque venga a conoscenza di violazioni di legge (europea e/o nazionale) a effettuarne segnalazione a un’autorità pubblica appositamente competente (nel caso italiano l’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione), affinché vengano effettuate le indagini del caso.
Per funzionare, questo “metodo della soffiata” deve essere garantito da un efficiente sistema di protezione di colei o colui che effettua la denuncia, protezione da garantire soprattutto nei confronti dei soggetti che vengono denunciati.
Dopo anni di attesa messianica di questo strumento anticorruzione e fiumi di inchiostro e convegni che ne auspicavano l’introduzione nel nostro amato Paese, la “soffiata”, una volta introdotta, incredibilmente, stenta ad affermarsi; lo scorso anno, l’Anac certificava in 513 il numero dei fascicoli aperti per “presunti casi di Whistleblowing” ( vedi qui Relazione annuale 2022 – Whistleblowing). Un popolo di santi, poeti e navigatori! Con più di 10.000 amministrazioni pubbliche grandi, medie e piccoline? Sarebbe forse il caso di demandare ai sociologi un’indagine appropriata sul caso, salvo registrare anche un dibattito in corso a proposito dell’efficienza del sistema di protezione dell’anonimato del denunciante. Fra i tanti, riprendiamo un articolo di qualche anno fa di Marco Calamari che avanzava dubbi sul sistema di registrazione adottato da ANAC per criptare nome e generalità del denunciante (vedi qui). Ferma restando l’importanza – anche – di questa modalità di tutela del denunciante, è importante ricordare che nella patria del “Whistleblowing” la massima attenzione sul punto viene posta, non solo e non tanto sull’anonimato (che può essere violato in vari altri modi da chi si ritrova inquisito), quanto sugli strumenti di disincentivo a qualunque atto di ritorsione sul posto di lavoro in danno del denunciante. In ordine alle attività svolte dall’Office of Special Counsel U.S.A. si vedano qui le sue modalità di esercizio (Merit System – l’amministrazione federale U.S.A. pag. 29).
Riprendiamo qui sotto, infine, la delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni…” , che, ci auguriamo, non sia l’ennesima manifestazione del funzionamento delle nostre amministrazioni che il compianto Paolo De Ioanna battezzò come “produzione di carte a mezzo carte“.
Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 LLGG WB versione unitaria_