Normativa sulla valutazione del sistema scolastico, dell’università e della ricerca

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Decreto lgs. 19 novembre 2004, n. 286. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI.

Articolo 17 del Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213: compiti e funzioni dell’INVALSI.

1.  L’Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema   di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura  giuridica  e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre  2004,  n. 286, dalla legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  dal  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del  Comitato  di  indirizzo restano in carica  per  tutta  la  durata  del  mandato  inizialmentericevuto.

2.  Nell’ambito  della  costruzione  del   Sistema   nazionale   di valutazione l’INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:

a) lo studio  e  la  predisposizione  di  strumenti  e  modalità oggettive   di   valutazione   degli   apprendimenti   e   la    cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;

b)  la  promozione  di  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l’assistenza  tecnica  alle istituzioni scolastiche e  formative  anche  attraverso  la  messa  a disposizione  di   prove   oggettive   per   la   valutazione   degli apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione  di   autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;

c) lo studio di modelli e metodologie per  la  valutazione  delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale  e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;

d) la predisposizione di prove  a  carattere  nazionale  per  gli esami di Stato, nell’ambito della normativa vigente;

e) lo svolgimento di attività di  ricerca  e  la  collaborazione alle attività di valutazione  del  sistema  scolastico  al  fine  di realizzare  iniziative  di  valorizzazione  del   merito   anche   in collaborazione con il sistema universitario;

f) lo svolgimento di  attività  di  ricerca,  nell’ambito  delle proprie finalita’ istituzionali, sia su  propria  iniziativa  che  su mandato  di  enti  pubblici  e  privati,   assicurando   inoltre   la partecipazione  italiana   a   progetti   internazionali   in   campo valutativo;

g) lo svolgimento di attività di supporto e  assistenza  tecnica alle regioni  e  agli  enti  territoriali  per  la  realizzazione  di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

h) lo  svolgimento  di  attività  di  formazione  del  personale docente e dirigente  della  scuola  sui  temi  della  valutazione  in collaborazione con l’ANSAS.

D.L. 225/2010 convertito in Legge 10/2011: articolo 2 comma 4-undevicies:

Con regolamento da emanare, ai sensi  dell’articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, e’ individuato il sistema nazionale di  valutazione definendone l’apparato che si articola:

    a)  nell’Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e ricerca  educativa,  con  compiti  di   sostegno   ai   processi   di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio  del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

    b) nell’Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema  di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di  prove  di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di  partecipazione   alle   indagini   internazionali,   oltre   alla prosecuzione  delle  indagini  nazionali  periodiche  sugli  standard nazionali;

    c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con  il  compito di valutare  le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici  secondo  quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

DPR 28 marzo 2013, n. 80. Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

 Prime valutazioni al momento dell’emanazione del DPR 80 del 2013. http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/?p=8426

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006, n.286

Art. 36

Valutazione del sistema universitario e della ricerca

   1.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema  di valutazione della qualità  delle  attività  delle università e degli enti di ricerca pubblici  e  privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di  incentivazione  delle  attività di ricerca e di innovazione, e’ costituita   l’Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema universitario  e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione   esterna   della   qualità   delle  attività  delle   università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari    di  finanziamenti  pubblici,  sulla  base  di un programma annuale  approvato dal Ministro dell’universita’ e della ricerca;

b) indirizzo,   coordinamento   e   vigilanza   delle   attivita’  di    valutazione  demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna degli    atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali    di  finanziamento e di incentivazione delle attivita’ di ricerca e    di innovazione.

2.   I   risultati  delle  attivita’  di  valutazione  dell’Agenzia costituiscono   criterio   di   riferimento   per  l’allocazione  dei finanziamenti statali alle universita’ e agli enti di ricerca.

3.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell’articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro dell’universita’  e  della  ricerca,  previo  parere delle competenti

Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la  struttura e il funzionamento dell’Agenzia, secondo principi di    imparzialità,  professionalità,  trasparenza e pubblicità degli    atti,  e  di  autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla contabilità generale    dello Stato;

b) la  nomina  e  la  durata  in  carica  dei  componenti dell’organo    direttivo,  scelti  anche  tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

Decreto legs 27 genaio 2012, n 19. Valorizzazione dell’efficienza delle università  e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche.

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