Riprendiamo un articolo del prof. Sabino Cassese – pubblicato sul numero 3/2022 della “Rivista trimestrale di diritto pubblico” – che ripropone una lectio magistralis dallo stesso tenuta presso l’UMSA di Roma nello stesso anno (locandina qui sopra).
Emerge nella lectio l’evidenza secondo cui è proprio al Paese che non ha un testo costituzionale scritto che si devono quasi tutti i paradigmi che caratterizzano le costituzioni dei paesi democratici. Quella costituzione «è la grande intuizione del liberalismo per impedire l’abuso del potere statale a danno dei singoli, per evitare che la democrazia si trasformi in una nuova tirannide, a scapito delle minoranze” (riferimento a uno scritto di Emanuele Felice) .
Il paradigma inglese del Bill of Right del 1688 fu preso a modello da Montesquieu nel suo “L’Esprit des Lois” del 1748 e dalla Costituzione siciliana del 1812. Senza considerare l’esito più importante dell’influenza culturale e politica della costituzione inglese: la Carta Costituzione U.S.A. del 1787, che fu adottata in funzione che può definirsi, usando una terminologia della linguistica, contrastiva: se il sovrano inglese regnava a vita, per i titolari degli organi di vertice americani furono stabilite brevi durate nella carica; se la costituzione inglese era in prevalenza fondata su costumi e consuetudini, quella americana fu scritta; se la costituzione inglese era elastica, per quella americana fu scelta la formula della rigidità.
Ma il risultato finale sul piano della tutela dei libertà individuali e delle minoranze fu eguale.
Cassese – La costituzione inglese come modello_RTDP