L’infelice riforma del titolo quinto della Carta Costituzionale dell’anno 2001 portò fra i suoi frutti (avvelenati dal punto di vista dell’unità del Paese) la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 116, che consente di attribuire alle Regioni – in aggiunta alle materie di legislazione concorrente e a quelle non espressamente riservate allo Stato – “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” Continua a leggere