NORMATIVA SUGLI ENTI DI RICERCA

 Decreto lgs 5 giugno 1998, n 204. Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Legge 27 dicembre 2007, n 165. Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.

Decreto lgs. 31 dicembre 2009, n 213. Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006, n.286

Art. 36

Valutazione del sistema universitario e della ricerca 

    1.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema  di valutazione della qualità  delle  attività  delle università e degli enti di ricerca pubblici  e  privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di  incentivazione  delle  attività di ricerca e di innovazione, e’ costituita   l’Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema universitario  e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione   esterna   della   qualità   delle  attività  delle   università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari    di  finanziamenti  pubblici,  sulla  base  di un programma annuale   approvato dal Ministro dell’universita’ e della ricerca;

b) indirizzo,   coordinamento   e   vigilanza   delle   attivita’  di    valutazione  demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna degli    atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali    di  finanziamento e di incentivazione delle attivita’ di ricerca e    di innovazione.

  2.   I   risultati  delle  attivita’  di  valutazione  dell’Agenzia costituiscono   criterio   di   riferimento   per  l’allocazione  dei finanziamenti statali alle universita’ e agli enti di ricerca.

  3.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell’articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro dell’universita’  e  della  ricerca,  previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la  struttura e il funzionamento dell’Agenzia, secondo principi di imparzialità,  professionalità,  trasparenza e pubblicità degli    atti,  e  di  autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,   anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla contabilità generale    dello Stato;

b) la  nomina  e  la  durata  in  carica  dei  componenti dell’organo    direttivo,  scelti  anche  tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.