Decreto lgs 5 giugno 1998, n 204. Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.
Legge 27 dicembre 2007, n 165. Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.
Decreto lgs. 31 dicembre 2009, n 213. Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006, n.286
Art. 36
Valutazione del sistema universitario e della ricerca
1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, e’ costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’universita’ e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita’ di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita’ di ricerca e di innovazione.
2. I risultati delle attivita’ di valutazione dell’Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle universita’ e agli enti di ricerca.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.