Riforma del Titolo V della Costituzione – Stato dei lavori.

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Pubblichiamo il testo elaborato dal Servizio studi della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2015, recante lo stato dei lavori parlamentari sul ddl costituzionale n. 2613/2014 di riforma del Titolo V della Carta costituzionale.

 Febbraio 2015 – riforma costituzionale.

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE -ISTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLE AUTONOMIE

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VEDI SU QUESTO SITO – CLICCA QUI – IL TESTO DEFINITIVAMENTE APPROVATO DAL GOVERNO IL 31 MARZO 2014

Pubblichiamo la bozza di disegno di legge costituzionale in via di presentazione al Parlamento.

Linee direttrici:

  • Abolizione del Senato ed istituzione dell’Assemblea delle autonomie, rappresentativa delle istituzioni territoriali;
  • Abolizione delle province;
  • Abolizione del CNEL – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
  • Revisione del titolo V della Costituzione, con eliminazione della legislazione concorrente, attribuzione allo Stato della normazione di materie esplicitamente e tassativamente indicate e attribuzione alle Regioni della “potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

Ad un prima lettura dell’articolo 117 balzano agli occhi, per le materie strettamente attinenti alla pubblica amministrazione, i seguenti aspetti: 1) la tutela della salute non é attribuita alla legislazione statale (che mantiene tuttavia la legislazione sui “livelli essenziali delle prestazioni”  – lett m); 2) protezione civile, commercio con l’estero, trasporti, turismo energia alla legislazione statale – lett u) v) z); 3) coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario alla legislazione statale  – lett e); 4) norme generali sul procedimento amministrativo e disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche alla legislazione statale  – lett g).

Saluteremo con particolare favore proprio quest’ultima disposizione costituzionale che consentirebbe alla legislazione statale di regolare uniformemente qualunque riforma della Pa, evitandosi così ciò che si verifica attualmente: le disposizioni delle varie leggi 165, 150, “spending review” e simili, nei confronti delle autonomie locali, hanno valore di “determinazione dei principi generali”, con il risultato effettivo che l’applicazione concreta di tali leggi si concretizza sempre solo sulle Amministrazioni statali e sugli Enti pubblici non economici, lasciando  fuori dal perimetro riformatore la gran parte delle pubbliche amministrazioni italiane.

 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione