Un caso di eccellenza fra i dirigenti a tempo determinato reclutati dall’esterno

Riprendiamo da “Il Previdente” n. 38/2022 un’intervista di Alessandro Terradura a un giovane dirigente informatico reclutato dall’INPS dall’esterno con contratto a tempo determinato (articolo 19,comma 6, d. lgs. 165/2001). Vincenzo Di Nicola, questo il suo nome, fu assunto nello scorso 2020, anche a seguito di un clamoroso incidente informativo, che ando’ in tilt perché non fu in grado di gestire il carico di istanze pervenute in uno stesso giorno (vedi qui). Si intervenne istituendo una “Struttura Tecnica per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale” per il vertice della quale si decise di ricercare le migliori risorse reperibili sul mercato. Fu effettuato un interpello, pubblicizzato anche su Lindekin. Di Nicola,  laureato a Bologna in ingegneria informatica col massimo dei voti, Master alla Standfordi University, assistente di Mendel Rosenblum (vedi qui chi è), fondatore di GoPago (pagamenti mobili) la cui tecnologia fu in seguito venduta ad Amazon, fondatore di Conio, compagnia italiana per le cryptovalute, rispose al bando e fu prescelto per dirigere la struttura informatica pubblica dell’INPS. Ecco, uno così molla tutto per venire a lavorare in una pubblica amministrazione italiana! Lasciamo al piacere della lettura della sua storia – mamma impiegata alle Poste italiane, padre al Comune di Teramo (“da bambino e da ragazzo io avuto tanto dall’Italia. Questo è finalmente il mio modo per ripagare con gli interessi il debito di riconoscenza che ho verso il mio Paese”) – gli approfondimenti sul suo lavoro in INPS.

Queste assunzioni – qui il punto vero – consentono ad INPS di dialogare alla pari con i fornitori privati evitando che le scelte gestionali siano piegate ai soli interessi dei fornitori, ma rendendole conformi con gli interessi generali pubblici della collettività amministrata.

Preme, inoltre, evidenziare il contesto giuridico/formale che ha consentito di acquisire una tale risorsa alla pubblica amministrazione italiana. Ci siamo più volte espressi in senso ultra-critico verso la previsione legislativa ormai ventennale del reclutamento ex articolo 19, comma  6 e non possiamo che confermare tali critiche nel caso in cui tale strumento giuridico, sommamente imperfetto, viene utilizzato per effettuare nomine clientelari o per promuovere surrettiziamente funzionari interni dell’amministrazione che recluta. Ma, se la disposizione di legge fosse integrata dall’obbligo di far precedere l’assunzione da bandi aperti a tutti i candidati forniti dei requisiti richiesti e da conseguenti selezioni dei curriculum e idonei colloqui, l’utilizzo di questo strumento diventerebbe effettivamente un modo per ricercare sul mercato dei manager privati risorse top da utilizzare nell’amministrazione pubblica. Cioè, verrebbe rispettata la finalità per la quale fu approvata quella disposizione di legge. L’INPS con un suo “motu proprio”, senz’altro da apprezzare, ha fatto così. Ma questa rimane un’eccezione in un sistema regolativo balordo nel quale NON è previsto tale obbligo.

Giuseppe Beato

 Il-previdente_38/2022

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