E’ apprezzabile la scelta di chiamare “accesso civico” agli atti delle pubbliche amministrazioni ciò che con altra locuzione viene definito “Foia“: é questo l’acronimo, alquanto cacofonico, di Freedom of Information Act (vedi qui), benemerita legge federale statunitense emanata nell’anno 1966, che aprì la strada a un percorso di civiltà, democrazia e controllo diffuso degli atti della pubblica amministrazione. Ci pare, tuttavia, fuorviante il riferimento diretto perché si limita al solo titolo di quella legge, marcando la nostra legislazione una distanza infinita dall’elemento più importante che caratterizza quella statunitense: la capacità di tracciare regole e norme lineari di applicazione semplice e comprensibile.
La legislazione italiana, qui come in migliaia di altri casi, è agli antipodi: una congerie di distinguo, un campo minato per chi voglia avventurarsi nella verifica pratica di un proprio diritto, la comparsa come nel gioco dell’oca di innumerevoli trabocchetti che riportano alla casella di partenza. L’ineffabile “pacchetto Madia” ha regalato – a soli tre anni dall’emanazione della legge originaria (d. lgs. n. 33 del 2013) – una ponderosa legge di modifica (d.lgs. n. 97/2016) che, in un tripudio di “novelle” – vedi qui il testo come sempre astruso e respingente – ha reso più problematica e complicata l’attuazione dell’accesso civico presso le pubbliche amministrazioni. Basti qui notare, a titolo esemplificativo, che viene introdotta per legge (art. 5bis) una regola di condotta tale per cui l’accesso civico è rifiutato se arreca un “pregiudizio concreto” al “regolare svolgimento di attività ispettive”: sarà così sufficiente che l’Amministrazione inneschi un’indagine ispettiva su una questione sensibile venuta all’attenzione di “chiunque” per vanificare il diritto all’accesso; inoltre, nello stesso articolo 5bis citato sono contemplati molti altri casi di “obbligo di diniego” che, non solo irrigidiranno la procedura d’accesso agli atti facendola divenire un complicato iter burocratico, ma che aprono la strada ad ampi margini di responsabilità per quel funzionario che metta a disposizione atti sui quali sia rinvenibile da un controinteressato un obbligo di diniego: viene così generato per legge un freno ulteriore sulla strada di un’Amministrazione snella, veloce e controllata dai cittadini.
In un panorama così sconfortante, é ben accetto il Dossier di documentazione predisposto dal Ministero dell’Interno che accompagna il lettore volenteroso nei complicati meandri di applicazione della legge fornendo puntuali riferimenti a sentenze, direttive e circolari emanate in materia. La documentazione del dossier é preziosa per i funzionari pubblici incaricati di gestire l’accesso civico, ma é di dispendiosa utilità per i cittadini i quali, qui come per molti altri rapporti con le pubbliche amministrazioni, saranno costretti a frapporre esperti e tecnici della materia i quali – a pagamento naturalmente – renderanno più fluido un rapporto che, invece, si vorrebbe diretto e senza oneri indiretti di sorta.
Dossier di documentazione per l’ accesso_civico_maggio2017