AIR e VIR per un concittadino di buona cultura, ma non addentro nei meandri della pubblica amministrazione, sono termini che ricordano, il primo, una vecchia canzone americana e, il secondo, la parola “uomo” pronunciata in latino! In effetti gli acronimi sottintendono Analisi dell’impatto della Regolazione (AIR) e Valutazione dell’impatto della regolazione (VIR).
La scarsa chiarezza delle sigle e delle locuzioni cela forse un desiderio di rimanere in ombra. Comunque la notizia è che, nel prevalente silenzio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 novembre un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – n. 169 del 15 settembre 2017, clicca qui – avente come oggetto. il “Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione“. Si riferisce a due strumenti di valutazione delle politiche pubbliche – aspetto fondamentale nel governo di uno Stato – che hanno brillato fino ad oggi per la loro inutilità e deficitaria attuazione (si vedano qui le norme precedenti e gli atti di un convegno su questa materia – cicca qui). Una funzione fondamentale, che in altri Ordinamenti viene assunta direttamente dalle Camere legislative con lo scopo di verificare la congruità prevista e verificata delle leggi approvate dal Parlamento, in Italia è stata fino ad oggi affidata alle cure (necessariamente autoreferenziali) degli uffici di Gabinetto dei Ministeri. Ben altrimenti e al di là delle enunciazioni astratte di principio, la valutazione delle politiche pubbliche dovrebbe essere affidata, come in altri Paesi, a un cogente circolo virtuoso di responsabilità composto da Ministeri proponenti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Parlamento in funzione di controllo degli atti del Governo.
Il nuovo dpcm – che sostituisce e abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212 – si applica alle Amministrazioni statali (art. 1) e definisce AIR e VIR come (art. 2) ” strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall’individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all’ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione“. Seguono una serie di disposizioni che fissano criteri procedimentali e casistiche particolari per questa o quell’aspetto del problema. Nutriamo fieri dubbi che l’effetto pratico di questa nuova “regolazione” vadano al di là delle enunciazioni di principio contenute nel decreto.
Non ci sarà valutazione delle politiche pubbliche in questo Paese fino a quando le funzioni effettivamente svolte dal Parlamento non evolveranno verso un riequilibrio delle attività orientato a un maggiore controllo e vigilanza sulle attività svolte dalle Amministrazioni pubbliche. Come in altre realtà istituzionali dei Paesi occidentali democratici avanzati.
Giuseppe Beato